Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1023/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto insufficiente, allo stato, la mera comunicazione dell’amministrazione relativa all’attivazione della procedura di pagamento e ha ordinato al Ministero di fornire idonea prova dell’effettivo pagamento entro il 16 ottobre 2026. La trattazione della causa è stata quindi rinviata all’udienza camerale del 18 novembre 2026 per la prosecuzione del giudizio.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 784,53 oltre interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore la somma di euro 784,53, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti. Il Ministero si è costituito e ha depositato una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, indirizzata all’Avvocatura dello Stato, nella quale si riferiva dell’attivazione della procedura di pagamento e della disposizione della liquidazione della somma tramite il sistema NOIPA. La ricorrente ha tuttavia dichiarato di non avere ricevuto il pagamento e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate quale base processuale del ricorso volto a ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; il giudice ha disposto un accertamento istruttorio prima di decidere la domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione di avere attivato una procedura di pagamento non dimostra, da sola, l’avvenuta esecuzione del giudicato quando il creditore contesti di non avere ricevuto la somma dovuta.
  • Prima di definire una domanda di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione di produrre idonea prova dell’effettivo pagamento e rinviare la trattazione a una successiva udienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.