Sentenza n. 264/2026 - Napoli, Sezione 5
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5221/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 21518/2023, pubblicata in data 09/07/2024, notificata in data 05/10/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per sei annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente assunto con contratti a tempo determinato, al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi 3.000 euro, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esatta esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza allegare la prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché l'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento, il Tribunale ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con deposito della documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, entro i successivi 60 giorni, compresi gli atti di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il giudice ha precisato che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere dall'amministrazione l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettate le regole temporali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, era decorso inutilmente e non impediva quindi la proposizione dell'azione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 115 c.p.a.
È richiamato con riferimento alla notificazione del titolo per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per la notificazione del titolo esecutivo, non essendo più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
È richiamato quale base organizzativa per individuare il responsabile della Direzione generale competente come commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente a quanto deciso nel giudizio presupposto.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei suoi confronti, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare allo scadere infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione interessata con facoltà di delega nei limiti stabiliti dalla decisione.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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