Cassazione Civile, Ordinanza n. 06361/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, reddito d'impresa, valore della produzione netta, maggiore IVA e maggiori ritenute, ritenendo che l'ente svolgesse in concreto attività commerciale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la decisione era stata ribaltata, valorizzando l'affiliazione a una federazione sportiva confluita nel CONI, la conformità statutaria e l'esistenza di rendiconti e verbali assembleari, oltre al fatto che i ricavi erano inferiori alla soglia prevista per il regime agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 148 TUIR, della L. 398/1991, dell'art. 90, commi 17 e 18, L. 289/2002 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i giudici regionali avevano riconosciuto le agevolazioni sulla base di requisiti solo formali e parziali, senza verificare l'attività concretamente svolta, che era stata descritta come commerciale e orientata alla ricerca di sponsor; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la sentenza di merito non aveva considerato le deduzioni dell'Ufficio sulla mancanza di alcune prescrizioni formali, sull'assenza di un effettivo vincolo associativo, sulle irregolarità dei libri sociali, sulla mancata democraticità della vita associativa e sul fatto che l'attività sportiva fosse svolta con piloti non soci principalmente per ottenere sponsorizzazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché attinenti alla medesima questione. Ha affermato che, per il riconoscimento del regime agevolato alle associazioni sportive dilettantistiche, non basta il solo dato formale dell'affiliazione o della conformità statutaria: occorre anche un accertamento in concreto sull'attività effettivamente svolta, con onere della prova a carico del contribuente che invoca l'esenzione. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda verificando sia il rispetto di tutti i requisiti formali sia la natura non commerciale dell'attività svolta e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento impugnato
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamato quale base dell'accertamento impugnato
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base dell'accertamento impugnato
art. 24 d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento impugnato
art. 148 T.U.I.R.
le agevolazioni per gli enti associativi richiedono non solo requisiti formali ma anche verifica in concreto dell'attività svolta
L. n. 398/1991
il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non spetta per il solo dato formale, ma presuppone la prova dei requisiti sostanziali
art. 90, commi 17 e 18, L. n. 289/2002
la conformità statutaria è requisito rilevante, ma non sufficiente senza accertamento sostanziale
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per l'omesso esame di fatti decisivi
art. 111 d.P.R. n. 917/1986
richiamato come disposizione che esclude l'applicazione di alcuni commi alle associazioni sportive dilettantistiche
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
richiamato come parametro fiscale delle agevolazioni e delle clausole associative
art. 5 d.lgs. n. 460/1997
richiamato per la finalità antielusiva delle clausole statutarie richieste
art. 111, comma 4-quinquies, d.P.R. n. 917/1986
richiamato come precedente disciplina oggi confluita nell'art. 148, comma 8, TUIR
Massime di principio
- Il riconoscimento del regime fiscale agevolato alle associazioni sportive dilettantistiche non può fondarsi sul solo dato formale dell'affiliazione a una federazione sportiva o della veste associativa: è necessario verificare anche in concreto che l'ente svolga attività effettivamente non lucrativa e coerente con gli scopi istituzionali.
- La presenza nello statuto delle clausole richieste dalla normativa agevolativa è condizione necessaria ma non sufficiente: il giudice deve accertare che tali regole siano effettivamente osservate nella concreta vita associativa e nell'attività svolta.
- Quando il contribuente invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale, l'onere di provare i relativi presupposti di fatto grava su di lui ai sensi dell'art. 2697 c.c.; l'Amministrazione può contestare sia i requisiti formali sia l'assetto sostanziale dell'ente.
- Se la motivazione della sentenza di merito si limita a valorizzare requisiti astratti e trascura fatti decisivi dedotti dall'Ufficio sulla concreta attività commerciale o sull'assenza di effettivo vincolo associativo, la decisione è viziata per erronea applicazione della disciplina agevolativa e per omesso esame dei fatti rilevanti.
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