Cassazione Civile, Ordinanza n. 27298/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo fondiario contratto da un debitore con una banca, garantito da ipoteca concessa anche dal coniuge. A seguito dell’inadempimento, la banca intimava precetto per il pagamento di una somma rilevante; i debitori proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al tribunale. In primo grado l’opposizione veniva accolta per difetto di titolarità del credito in capo alla banca precettante, ritenuta estinta per fusione. In appello interveniva una società cessionaria del credito; la corte territoriale dichiarava inammissibile tale intervento perché tardivo, riteneva venuto meno l’interesse degli opponenti e rigettava l’opposizione, con compensazione delle spese. I debitori ricorrevano per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei requisiti della sentenza, perché la corte d’appello avrebbe ritenuto la loro carenza di interesse senza che ciò emergesse dagli atti; 2) violazione delle norme sull’interesse ad agire, per omessa verifica della persistenza dell’interesse della banca appellante a coltivare il gravame; 3) violazione delle norme sull’esecuzione forzata e sull’interesse processuale, perché l’accoglimento dell’opposizione non avrebbe fatto venir meno il loro interesse; 4) violazione delle norme sulle spese, perché l’evento sopravvenuto in appello non poteva incidere sul regime delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi e, per conseguenza, anche il quarto sulle spese. Ha censurato la corte d’appello per avere trasformato la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva in un rigetto dell’opposizione, invece di considerarla ai fini della prosecuzione o della cessazione del contendere secondo corretta applicazione dei principi sul soccombenza virtuale e sull’interesse processuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma richiamata per qualificare l’opposizione al precetto/opposizione all’esecuzione proposta dai debitori.
art. 624, comma 3, c.p.c.
Richiamato per evidenziare che l’estinzione della procedura esecutiva non comporta il rigetto dell’opposizione, ma rileva nel diverso piano degli effetti processuali della procedura estinta.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare la decisione su un presupposto non dedotto dalle parti o non risultante dagli atti.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione/formazione della sentenza.
art. 161 c.p.c.
Invocato in relazione ai vizi della sentenza d’appello.
art. 162 c.p.c.
Invocato in relazione ai vizi della sentenza d’appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la struttura della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di motivazione e giusto processo.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di azione e all’interesse processuale.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per il requisito dell’interesse ad agire e a impugnare.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per l’ammissibilità dell’appello e la necessaria specificità dei motivi.
art. 352 c.p.c.
Richiamato per la trattazione dell’appello.
art. 474 c.p.c.
Richiamato in relazione al titolo esecutivo e alla procedura esecutiva.
art. 91 c.p.c.
Richiamato sul criterio della soccombenza per le spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione o al precetto, sopravvenga l’estinzione della procedura esecutiva, il giudice non può automaticamente trasformare tale evento in un rigetto dell’opposizione, dovendo invece verificare correttamente il rapporto tra l’interesse delle parti e l’assetto sostanziale e processuale già maturato.
- L’interesse ad agire o a impugnare va accertato in concreto sulla base degli atti di causa; non può essere desunto in modo apodittico da una generica dichiarazione o da una ricostruzione non emergente dal fascicolo.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’esito sostanziale della lite e la soccombenza virtuale devono essere valutati secondo l’effettiva fondatezza originaria dell’opposizione, non sulla base di un evento processuale sopravvenuto che non incide retroattivamente sulle ragioni che avevano determinato l’accoglimento in primo grado.
- Se la decisione di merito è errata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e provvedere direttamente anche alla regolazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
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