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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37043/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà). Gattuso è stato condannato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), detenzione di armi e ricettazione. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato le richieste ritenendo elevato il rischio di recidiva, assenza di un processo di revisione critica, e l'assenza di esperienze lavorative all'esterno o permessi-premio. La Cassazione in precedenza aveva annullato e rinviato il primo provvedimento per carenza di motivazione individualizzata; dopo il nuovo rigetto del Tribunale, il ricorrente ha impugnato nuovamente in cassazione lamentando omissioni e carenze valutative, in particolare riguardo al periodo di libertà (marzo 2016-maggio 2018) in cui avrebbe tenuto condotta regolare e lavorato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza: la domanda di detenzione domiciliare è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario in relazione alla condanna per art. 416-bis c.p.; affidamento in prova e semilibertà sono stati rigettati per il persistere del rischio di recidiva, la mancanza di prova di un definitivo recesso dall'organizzazione mafiosa e la possibilità che il condannato possa ancora fornire collaborazioni utili. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale, anche con riferimento alla documentazione della Direzione Distrettuale Antimafia, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    La condanna per reati elencati ex art. 4-bis (tra cui l'associazione mafiosa) costituisce ostacolo alla concessione di talune misure alternative (in particolare la detenzione domiciliare) salvo che non sussistano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza (es. effettiva collaborazione con la giustizia o equipollenti condizioni che superino l'ostatività).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la condanna per questo reato incide sull'applicabilità di misure alternative per le previsioni di cui all'art. 4-bis e è valutata come fattore rilevante ai fini della prognosi di pericolosità e del rischio di recidiva.

  • art. 47 ordinamento penitenziario (richiamo all'art. 4-bis)

    Il rinvio operato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis si estende a tutti i reati da questo contemplati senza recepire distinzioni interne tra 'fasce' di reati: pertanto l'ostatività prevista opera in senso generale secondo la giurisprudenza citata.

  • Giurisprudenza della Corte costituzionale e di legittimità (Corte cost. sentt. 27/7/1994 n.357 e 10/3/1995 n.68; Cass. Sez. 1 n.13751/2019; Sez.1 del 19/02/2004 Rv.227519)

    Richiamate per affermare che, per superare l'ostatività dell'art. 4-bis alla concessione di alcune misure alternative, non è sufficiente la mera recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata: è richiesta l'effettiva collaborazione con la giustizia, alla quale possono essere equiparate la collaborazione impossibile o 'irrilevante' solo nei termini indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • La condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis) rappresenta un ostacolo significativo alla concessione di misure alternative (in particolare la detenzione domiciliare); per superarlo è necessaria una valutazione molto concreta e, di norma, la prova di una effettiva collaborazione con la giustizia o elementi equivalenti.
  • Il giudice deve motivare in modo individualizzato per ciascuna delle misure alternative richieste: non è corretto esprimere un giudizio prognostico unico e indistinto per tutte le misure (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare).
  • Periodi precedenti di libertà con condotta regolare (anche sotto sorveglianza speciale) sono elementi rilevanti, ma da soli possono non essere sufficienti a superare l'ostatività se persistono indizi o elementi circa la possibile utilità di ulteriori collaborazioni o il permanere di legami con l'organizzazione.
  • Le informative di polizia e le relazioni della DDA hanno rilievo nella valutazione della attualità del pericolo di recidiva: l'assenza di elementi recenti non elimina automaticamente l'ostatività prevista dalla norma se sussistono altri profili di rischio (storia criminale, posizione apicale nell'organizzazione, latitanza, ecc.).
  • In caso di annullamento con rinvio per carenza motivazionale, il giudice di merito che riesamina la richiesta deve fornire una motivazione dettagliata e specifica sugli aspetti contestati (in particolare sulla permanenza o meno di legami con l'organizzazione e sull'idoneità di ciascuna misura a prevenire la recidiva), altrimenti è probabile un nuovo annullamento.

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