Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44761/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Catania deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 597, comma 3 e 627, comma 3 c.p.p. Sul punto si doléva che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale, la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di "reformatio in pejus" riducendo l'attenuazione concessa per le circostanze generiche in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dalla precedente sentenza di appello (09/02/2021). Il ricorso riguarda quindi la legittimità della nuova quantificazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 219 co.2 n.1 L.F.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il nuovo calcolo della pena effettuato dalla Corte d'appello in ottemperanza alla sentenza rescindente, che ha: individuato la pena base in anni tre di reclusione per il reato di bancarotta (art. 216 L.F.), operato il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all'art. 219 co.2 n.1 L.F. stimando prevalenti le prime, e applicato la diminuzione ex art. 62-bis c.p. in misura inferiore ad un terzo in considerazione delle "gravi modalità concrete" dei fatti, pervenendo alla pena finale di anni due mesi otto di reclusione. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel processo d'appello proposto dal solo imputato, non configura automaticamente "reformatio in pejus" una diversa ripartizione interna della diminuzione per attenuanti purché la pena complessiva finale non sia superiore a quella precedente e vi sia adeguata motivazione; ha quindi confermato il rigetto dell'impugnazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F.

    Norma che disciplina i reati di bancarotta; la Corte ha confermato l'imputazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nei confronti dell'imputato in qualità di amministratore della società.

  • art. 219 co.2 n.1 L.F.

    Circostanza aggravante/concorrente prevista dalla legge fallimentare; la Corte territoriale ha ritenuto la circostanza sussistente ma ha operato il bilanciamento con le attenuanti generiche ritenendo queste ultime prevalenti.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma che disciplina la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche; applicata dalla Corte d'appello in misura inferiore ad un terzo per via delle "gravi modalità concrete" della bancarotta.

  • art. 597 c.p.p.

    "pena complessiva irrogata" e "corrispondentemente diminuita"

    Richiamato nei termini logici del divieto di reformatio in pejus: la Corte ha interpretato le locuzioni come indicazioni che determinano rilevanza alla pena complessiva finale, consentendo al giudice di appello di ricalcolare componenti della pena purché la pena complessiva non sia aumentata.

  • art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.

    Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e mancanza o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi); la Corte ha ritenuto tali censure infondate rispetto al caso concreto.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle norme procedurali sul ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato infondate le censure mosse in relazione a detta norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello proposto dal solo imputato non costituisce automaticamente "reformatio in pejus" una diversa ripartizione della diminuzione per le circostanze attenuanti rispetto al primo grado, purché la pena complessiva finale non sia superiore a quella precedentemente inflitta.
  • Il giudice di appello può ricalcolare la pena base e riequilibrare le circostanze (attenuanti vs aggravanti) se motivato e se rispetta il divieto di aumentare la pena complessiva.
  • La valutazione comparata tra circostanze attenuanti e aggravanti deve essere adeguatamente motivata: la sola diversa misura attribuita alle attenuanti è legittima se è il risultato di un ragionamento logico che porta a una pena complessiva non maggiore.
  • Quando la Corte di legittimità annulla con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, la corte di merito deve ottemperare al dictum della Cassazione ma conserva valutazioni di merito nel calcolo della pena entro i limiti indicati.
  • L'applicazione di una riduzione della pena per attenuanti in misura inferiore ad un terzo può essere giustificata da circostanze concrete del fatto (es. "gravi modalità"), purché esplicitamente indicate e motivate.
  • Le censure di violazione di legge e di motivazione in cassazione (art. 606 c.p.p.) richiedono che il ricorrente dimostri concretamente che la motivazione è carente o contraddittoria su punti decisivi; una motivazione esauriente e non specificamente contestata rende il ricorso infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.