Cassazione Penale, Sentenza n. 28301/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato le sospensioni condizionali della pena concesse in favore del ricorrente con tre sentenze esecutive. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p., sostenendo che la revoca era stata disposta senza verificare correttamente i presupposti temporali e sostanziali previsti dalla legge; in particolare, per la revoca ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. si sarebbe dovuto accertare che le condanne rilevanti fossero divenute irrevocabili in tempi compatibili con la norma, mentre ciò non sarebbe stato fatto; inoltre, per la revoca ex art. 168, comma 3, c.p., in relazione alla violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., si sarebbe dovuto verificare se le cause ostative fossero o meno documentalmente note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio; 2) vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione richiamato contemporaneamente diverse ipotesi di revoca senza chiarire quale fosse quella effettivamente applicabile e senza indicarne i presupposti; 3) violazione dell'art. 674 c.p.p., perché la revoca sarebbe stata disposta senza la verifica dei presupposti sostanziali e procedurali richiesti. Dalla motivazione dell'ordinanza emergeva invece che la revoca era stata ritenuta fondata perché una sospensione condizionale era stata concessa erroneamente nonostante una precedente condanna ostativa, e comunque perché il successivo tentato furto in concorso era stato commesso entro i termini di legge rispetto ad altre precedenti condanne rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e aspecifico. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente fondato la revoca della sospensione condizionale sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, c.p., in relazione a una condanna per tentato furto in concorso per la quale il beneficio era stato concesso nonostante una precedente condanna ostativa per evasione; ha inoltre osservato che la revoca trovava ulteriore fondamento anche ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p., poiché il tentato furto era stato commesso nel quinquennio/biennio rilevante rispetto a precedenti condanne irrevocabili. Le censure difensive sono state considerate riferite a ipotesi di revoca diverse da quelle effettivamente applicate e comunque prive di specificità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
richiamato come norma relativa alla sospensione condizionale della pena, ma non oggetto di autonoma interpretazione nel provvedimento
art. 164 c.p.
il beneficio può essere revocato se concesso in presenza di condizioni ostative; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto erronea la concessione del beneficio rispetto a una precedente condanna ostativa
art. 168 c.p.
comma 1, n. 1; comma 1, n. 2; comma 3
prevede ipotesi di revoca della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto corretta la verifica dei presupposti da parte del giudice dell'esecuzione
art. 674 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha escluso la violazione ritenendo accertati i presupposti sostanziali e procedurali
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere che ricorressero le condizioni ostative alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 707 c.p.
indicato come contravvenzione rilevante nel quadro delle precedenti condanne considerate ai fini della revoca
art. 385 c.p.
richiamato nel riferimento alla condanna per evasione presa in considerazione dal giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Il ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che revoca la sospensione condizionale della pena è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni generiche o riferite a ipotesi normative diverse da quelle effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata.
- La revoca della sospensione condizionale può essere legittimamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando risulti che il beneficio era stato concesso in presenza di una precedente condanna ostativa, oppure quando sia integrata una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168 c.p. sulla base di condanne irrevocabili e dei relativi termini temporali.
- In sede di legittimità, la motivazione dell'ordinanza di revoca è sufficiente se consente di individuare con chiarezza quale presupposto normativo sia stato ritenuto integrato e sulla base di quali precedenti condanne o fatti rilevanti, non essendo richiesto un esame astratto di ipotesi non pertinenti al caso concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo le condizioni eccezionali indicate dalla giurisprudenza costituzionale.
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