Sentenza n. 189/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento: - del DDG n. 5996 del 14.12.2023 pubblicato sulla GURS del 26.01.2024 parte prima n. 5, avente ad oggetto l''approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione della complessiva somma di € 1.044.355,86 in favore di enti vari in Sicilia per l''anno 2023, nella parte in cui l''istanza del centro studi odierno ricorrente non è stata valutata in quanto erroneamente ed illegittimamente non inclusa tra le istanze ammissibili a finanziamento perché ritenuta di pertinenza dell''area tematica del dipartimento famiglia e politiche sociali; - del verbale della seduta della commissione di valutazione tenutasi in data 8 agosto 2023, conosciuto a seguito di rilascio della documentazione in riscontro all'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui la commissione di valutazione ha ritenuto che l'istanza presentata dal centro studi odierno ricorrente fosse di pertinenza dell''Assessorato regionale alla famiglia e politiche sociali per l''effetto disponendone l''invio al predetto dipartimento; - della nota prot n. 39282 del 9.08.2023 con cui la commissione ha disposto l'inoltro della richiesta di finanziamento presentata dal centro studi odierno ricorrente all'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali; nonché per quanto possa occorrere - del decreto del Dipartimento Regionale alla famiglia pubblicato il 30.11.2023 e conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti inoltrata dal centro studi Cesare Terranova, nella parte in cui l''istanza di ammissione al finanziamento inoltrata dal predetto centro studi non è stata parimenti inserita tra le istanze ammissibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano regionale di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti per il 2023, nella parte relativa alla mancata valutazione dell'istanza del centro studi, nonché gli atti di trasferimento della domanda al dipartimento ritenuto competente e il conseguente decreto di mancata ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la propria domanda di finanziamento non era stata valutata nell'ambito dell'area tematica dei beni culturali, poiché ritenuta di pertinenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto assoluto di istruttoria e motivazione, l'illogicità e il difetto di presupposto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 128 l.r. n. 10/2011, il difetto di motivazione e di presupposto, l'illogicità manifesta, il difetto assoluto di istruttoria, la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo, quanto all'art. 10-bis, che la comunicazione dei motivi ostativi non si applica alle procedure concorsuali, cui sarebbero riconducibili le procedure di finanziamento precedute da un avviso e da una valutazione comparativa; quanto al merito, hanno richiamato la chiara ripartizione delle competenze tra dipartimenti prevista dall'avviso. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa del ricorrente. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio dispositivo e della natura disponibile dell'azione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse impone di non decidere il merito, senza che il giudice possa procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono stati quindi esaminati i motivi relativi alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, alla ripartizione delle competenze dipartimentali, al difetto di istruttoria e motivazione e alla violazione dell'art. 97 Cost. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e della ridotta attività difensiva delle amministrazioni dopo la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. 241/1990
La questione relativa all'applicabilità della comunicazione dei motivi ostativi alle procedure di finanziamento non è stata decisa nel merito.
art. 128 l.r. n. 10/2011
La censura relativa alla sua violazione non è stata esaminata per la definizione in rito.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può decidere d'ufficio il merito della controversia.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, trattandosi di una valutazione rimessa alla disponibilità del titolare dell'azione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito anche quando il giudice abbia già adottato una pronuncia cautelare negativa, senza rendere necessaria la decisione delle censure sostanziali.
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