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Ordinanza

Ordinanza n. 36/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: a) dell'ordinanza dirigenziale Registro ordinanze dirigenziali n. -OMISSIS-, adottata dal Dirigente del settore governo del Territorio - Servizio attività economiche - produttive (S.U.A.P.) del Comune di Lamezia Terme di cessazione immediata dell'attività industriale di -OMISSIS- esercitata in località -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, condotta abusivamente in assenza di titolo edilizio e di Autorizzazione Unica Ambientale, notificata alla società ricorrente in data 10 dicembre 2025; b) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il rapporto n. -OMISSIS- della Regione Carabinieri Forestale Calabria - -OMISSIS- e le pregresse determinazioni edilizie e paesaggistiche richiamate nell'ordinanza; c) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202501775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di cessazione immediata dell’attività industriale per esercizio abusivo in assenza di titolo edilizio e di Autorizzazione Unica Ambientale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa industriale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Lamezia Terme ha disposto la cessazione immediata della propria attività industriale, ritenendola esercitata abusivamente per mancanza di titolo edilizio e di Autorizzazione Unica Ambientale. Sono stati impugnati anche il rapporto della Regione Carabinieri Forestale Calabria, le pregresse determinazioni edilizie e paesaggistiche richiamate nell’ordinanza, gli atti istruttori non comunicati e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente. La società ha proposto domanda cautelare di sospensione, deducendo vizi dell’azione amministrativa la cui fondatezza, secondo il TAR, richiede un esame più approfondito nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni sottese ai motivi di ricorso debbano essere esaminate nella più approfondita sede di merito, senza quindi definire in questa fase la fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l’esigenza di evitare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente, richiamando quanto già considerato nel precedente decreto cautelare monocratico. L’efficacia dell’ordinanza comunale è stata sospesa nei limiti tracciati dal decreto di dissequestro parziale del competente Procuratore della Repubblica, consentendo le attività necessarie per adempiere alle prescrizioni della polizia giudiziaria, svuotare i silos, assicurare la gestione, il presidio, la custodia e la sicurezza del sito, nonché procedere alla frantumazione a secco. La trattazione del merito è stata fissata per il 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha valutato la necessità di un approfondimento nel merito e il periculum in mora mediante bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione della fondatezza dei motivi alla fase di merito e decidere sulla base del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
  • L’effetto sospensivo di una misura cautelare può essere modulato nei limiti necessari a coordinarsi con un provvedimento penale di dissequestro parziale, consentendo le attività indispensabili per adempiere alle prescrizioni della polizia giudiziaria e garantire gestione, custodia e sicurezza del sito.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo è giustificata quando l’immediata esecuzione dell’atto possa arrecare al ricorrente un pregiudizio irreparabile e, nel bilanciamento con l’interesse pubblico, tale pregiudizio risulti prevalente.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiAmbienteEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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