Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28591/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, denunciando violazione degli artt. 203 e 213 c.p.p. e vizio di motivazione. Sostiene che le informazioni rese da fonti confidenziali sono inutilizzabili per violazione dell'art. 203 c.p.p., che i filmati non identificano l'autore dell'accoltellamento (diverso abbigliamento e assenza di occhiali rispetto a Colonnese) e che il riconoscimento effettuato dal personale di polizia osservando i filmati è invalido perché non conforme alla procedura dell'art. 213 c.p.p.; contesta inoltre la validità di annotazioni e verbali per mancanza di sottoscrizione e lamenta l'incompletezza delle attività investigative in favore dell'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché ripropone censure già esaminate dal Tribunale del riesame e non supera il vaglio di ammissibilità. Ha ritenuto che le annotazioni e i verbali contestati fossero regolarmente firmati e che la piattaforma indiziaria si fondasse essenzialmente sulle immagini estratte dai filmati, sul riconoscimento operato dagli agenti che conoscevano l'indagato, sulle attività investigative di riscontro e sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Ha confermato la validità della ricognizione fotografica eseguita dal personale di polizia ai fini cautelari anche se non preceduta dalle formalità dell'art. 213 c.p.p., considerandola strumento utilizzabile per la misura cautelare. Per questi motivi ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata per l'accesso al Tribunale adito; contestualizza il rito del riesame della misura cautelare

  • art. 203 c.p.p.

    Disposizione sul divieto di utilizzabilità delle notizie acquisite da fonti confidenziali: il giudice ha ritenuto che le informazioni dalla fonte confidenziale siano state valorizzate solo come spunto investigativo e non costituiscano l'unica prova a carico

  • art. 213 c.p.p.

    Norma sulle formalità della ricognizione: la Corte ha ritenuto che la ricognizione fotografica effettuata dagli agenti sulle immagini, se certa e non dubbia, sia utilizzabile ai fini cautelari anche senza le formalità richieste per la ricognizione di persona

  • art. 360 c.p.p.

    Richiamato per distinguere gli atti irripetibili; la sentenza osserva che non essendosi trattato di atti irripetibili non era necessaria la partecipazione del difensore per la ricognizione fotografica

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorso inammissibile; applicata per imporre le spese al ricorrente

  • Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte che propone impugnazioni abusive

Massime di principio

  • La ricognizione fotografica o il riconoscimento operato da agenti su immagini possono essere utilizzati ai fini cautelari anche se non sono state rispettate tutte le formalità dell'art. 213 c.p.p., purché il riconoscimento risulti 'certo e non dubitativo' e provenga da persone che effettivamente conoscevano l'indagato
  • Le informazioni da fonti confidenziali possono avere valore di spunto investigativo ma, per essere decisive, occorre che il loro contenuto e il contributo alla piattaforma indiziaria siano specificamente indicati; in assenza di ciò il loro peso sarà limitato
  • Per impugnare efficacemente decisioni cautelari è necessario allegare gli atti e documenti contestati (es. verbali non sottoscritti, annotazioni) e spiegare concretamente come ciascun elemento probatorio abbia inciso sulla decisione, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità
  • La valutazione dei filmati va effettuata nel loro complesso: elementi come tatuaggi, costituzione fisica, acconciatura e variazioni cromatiche dovute a condizioni di luce possono legittimamente concorrere all'identificazione, anche se parti dell'abbigliamento sembrano differire in alcuni fotogrammi
  • Le impugnative ritenute manifestamente infondate o ritualmente viziate possono comportare, oltre alla condanna alle spese, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza e delle norme richiamate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.