Cassazione Civile, Ordinanza n. 01347/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato I.V.A., I.R.P.E.F. e I.R.A.P. per l'anno d'imposta 2008, contestando al contribuente maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati e disconoscendo costi, oltre in parte la quota di ammortamento di un'autovettura. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo l'atto adeguatamente motivato e fondato su elementi probatori non superati. In Cassazione il ricorrente aveva proposto sette motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria con cui ha rinunciato al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere in ragione dell'asserita adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e del pagamento del dovuto. La Corte ha però rilevato che la domanda di definizione agevolata riguardava un atto diverso da quello impugnato nel presente giudizio (una cartella di pagamento e non l'avviso di accertamento), sicché non poteva dichiararsi l'estinzione per cessazione della materia del contendere; tuttavia la rinuncia unilaterale al ricorso, ritualmente comunicata alla controparte, comportava l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
La decisione
La Corte ha preso atto che la rinuncia non era riferibile all'atto impositivo oggetto del giudizio e, quindi, ha escluso l'estinzione per cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della rinuncia unilaterale del ricorrente alla decisione nel merito. Non sono state poste spese a carico di alcuna parte, poiché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
richiamato dal ricorrente come base della definizione agevolata, ma ritenuto non riferibile all'atto impugnato nel presente giudizio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che disciplina la memoria depositata e la rinuncia al ricorso in vista della decisione camerale.
art. 390, comma 3, c.p.c.
la rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata alla controparte, non richiede accettazione dell'altra parte.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
norma transitoria richiamata per l'applicabilità ratione temporis della disciplina sulla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendone i presupposti nel caso concreto.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicato nel caso di specie.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite può determinare l'estinzione del giudizio solo se l'adesione riguardi esattamente l'atto impositivo oggetto del processo; se l'atto indicato nella domanda agevolativa è diverso, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente comunicata alla controparte, non necessita di accettazione e comporta il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte si è costituita solo per eventuale discussione orale, può non esservi regolazione delle spese di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando difettano i presupposti applicativi individuati dalla disciplina speciale e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale.
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