Cassazione Penale, Sentenza n. 35276/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del trattamento sanzionatorio per violazione di legge: si contesta che la Corte d'appello abbia applicato i limiti edittali e le aggravanti successivamente introdotte (art. 624-bis nella versione aggravata) invece della disciplina più favorevole vigente al 17.12.2013; si deduce altresì errata valutazione del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e della diminuzione per il tentativo, con conseguente quantificazione eccessiva della pena detentiva e pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendolo viziato per violazione di legge rispetto alla normativa in vigore al momento del fatto. Ha annullato la sentenza impugnata solo sulla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, rilevando che la rideterminazione della pena implica valutazioni di merito riservate al giudice d'appello e non configurabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
all'epoca del fatto (17.12.2013) la pena prevista era della reclusione da uno a sei anni, con multa da 309 a 1032 euro
La Corte ha richiamato la versione della norma più favorevole vigente al momento del fatto; la determinazione della pena deve partire dai limiti edittali allora in vigore e non da quelli introdotti successivamente (leggi n.103/2017 e n.36/2019).
art. 69 cod. pen., comma 4
Al momento del fatto non era prevista la preclusione al bilanciamento delle circostanze speciali in prevalenza; quindi il bilanciamento unitario tra aggravanti e attenuanti doveva essere applicato secondo la disciplina anteriore alle modifiche legislative successive.
art. 625 cod. pen.
La Corte osserva che alcune aggravanti previste dall'art. 625 erano invocate, ma le esclusioni di bilanciamento introdotte successivamente non erano ancora operative al momento del fatto, per cui non potevano essere applicate retroattivamente.
art. 620, primo comma, lett. l) cod. proc. pen.
Richiama il limite della Corte di Cassazione: non può rideterminare la pena quando la rivalutazione richieda giudizi di merito riservati al giudice d'appello; in tal caso è necessario il rinvio per nuovo giudizio.
legge n. 103 del 2017
Intervento legislativo che ha innalzato alcune soglie edittali e introdotto preclusioni nel bilanciamento delle circostanze; tali modifiche non potevano essere applicate retroattivamente al fatto del 2013.
legge n. 36 del 2019
Ulteriore inasprimento degli strumenti sanzionatori successivo al fatto, richiamato per evidenziare che la disciplina applicabile al caso era quella anteriori a tali modifiche.
Massime di principio
- Quando la legge penale è mutata in senso più sfavorevole dopo la commissione del reato, deve applicarsi la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto (principio di favore del reo).
- Se la rivalutazione delle aggravanti/attenuanti e della misura della pena richiede giudizi di merito, la Cassazione non può sostituirsi al giudice d'appello: deve annullare e rinviare per nuovo esame (art. 620 c.p.p.).
- Per i reati tentati va prima determinata la pena-base secondo i limiti edittali applicabili al momento del fatto e poi applicata la diminuzione prevista per il tentativo (es. riduzione fino a due terzi), tenendo coerentemente conto anche della componente pecuniaria.
- L'introduzione di divieti o preclusioni al bilanciamento delle circostanze, se avvenuta successivamente al fatto, non può essere invocata per aggravare il trattamento sanzionatorio retroattivamente.
- Nel processo di ricalcolo della pena il giudice d'appello deve eseguire un bilanciamento unitario tra aggravanti e attenuanti secondo la normativa applicabile al momento del fatto, motivando la scelta e la misura della riduzione per il tentativo.
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