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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08028/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista abilitato, incaricato da un CAAF di apporre il visto di conformità su un modello 730 relativo a un contribuente, ha ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione. L'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo nei suoi confronti l'imposta, la sanzione pari al 30% dell'imposta e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ritenendo infedele il visto apposto. Il ricorrente ha impugnato la cartella deducendo: 1) che, per effetto della modifica normativa del 2019, dovesse applicarsi il favor rei e quindi la sola sanzione del 30% della maggiore imposta, non già l'intero ammontare di imposta, sanzione e interessi; 2) che la Corte tributaria regionale avesse omesso di pronunciarsi sulla questione della incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo; 3) che, comunque, la competenza a contestare e irrogare le sanzioni spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, non alla direzione provinciale presso il domicilio fiscale del contribuente assistito. La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbito il primo motivo e ha accolto il secondo e il terzo, rilevando l'omessa pronuncia e, soprattutto, l'incompetenza funzionale e territoriale dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo, con conseguente illegittimità della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista, annullando sostanzialmente l'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Le spese del merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    costituisce la base del controllo formale della dichiarazione del contribuente assistito, all'esito del quale è stata adottata la pretesa nei confronti del professionista.

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    nella versione previgente prevedeva, per il visto infedele, la debenza di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; nella versione novellata richiama solo una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    attribuisce alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore la competenza a contestare e irrogare le violazioni e a formare il ruolo; tale competenza è funzionale e territoriale e non è derogabile.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente in relazione al favor rei in materia sanzionatoria.

  • art. 7 CEDU

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia punitiva.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di eguaglianza, riserva di legge e capacità contributiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del vizio di violazione di legge dedotto per il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    base del vizio di omesso esame/omessa pronuncia dedotto sul tema della incompetenza dell'ufficio.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    richiamato in relazione alla questione dell'applicazione della normativa nel tempo.

Massime di principio

  • La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele, quando prevista in termini di pagamento dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi, ha anche funzione punitiva; perciò la competenza a contestarla e a iscrivere a ruolo la somma spetta inderogabilmente all'ufficio individuato dalla norma speciale.
  • In materia tributaria, se il giudice di merito omette di pronunciare su una specifica eccezione o domanda ritualmente riproposta in appello, la sentenza è affetta da vizio di omessa pronuncia e va cassata.
  • La riproposizione in appello, nelle controdeduzioni dell'appellato, di una questione non decisa in primo grado può valere come impugnazione incidentale, atteso che nel processo tributario l'appello incidentale è contenuto nelle controdeduzioni.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e la questione sia già coperta da un consolidato orientamento di legittimità, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
  • La nullità o illegittimità dell'atto impositivo derivante da incompetenza funzionale o territoriale dell'ufficio non è sanata dal merito della pretesa e comporta l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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