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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14287/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale per il rimborso delle somme sostenute tra il 2000 e il 2004 per l'assistenza ad anziani non autosufficienti ospitati in strutture di ricovero. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione al decreto, ottenendo dal Tribunale una riduzione dell'importo entro il limite delle somme stanziate dal Fondo Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 59 della legge regionale siciliana n. 33 del 1996. In appello, l'azienda sanitaria aveva chiesto un'ulteriore riduzione del credito del Comune sostenendo che, per l'anno 2002, non risultasse provata l'assegnazione di somme al Comune da parte del Fondo Sanitario Regionale; il Comune aveva proposto appello incidentale per ottenere l'integrale pagamento delle spese. La Corte d'appello aveva invece respinto l'appello principale e accolto solo in parte quello incidentale, ritenendo provati gli esborsi del Comune per ciascun anno, ma non provato il limite dell'assegnazione del Fondo per il 2002, qualificato come fatto estintivo del diritto del Comune e quindi onerante la prova in capo all'azienda sanitaria. Nel ricorso per cassazione, l'azienda sanitaria ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato una nota documentale da cui sarebbe emerso l'importo complessivamente erogato dall'Assessorato regionale per gli anni 2001-2004, compreso il 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva indicato in modo specifico quando e come il documento asseritamente decisivo fosse stato prodotto in causa, né ne aveva trascritto o sintetizzato adeguatamente il contenuto, violando così il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha anche ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso la regola legale di valutazione della prova, non quando si contesti il modo in cui le prove siano state apprezzate. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto le spese a carico della ricorrente, ha condannato la stessa al pagamento di un'ulteriore somma pari ai compensi liquidati in favore del controricorrente, ha disposto il pagamento di € 2.500 alla cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non dover osservare la regola di decisione sulle prove o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non basta contestare l'apprezzamento comparativo delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice disattenda il principio della libera valutazione della prova in presenza di diversa previsione legale; non è invocabile per censurare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la doglianza sostanzialmente mirava a una rivalutazione del merito e non evidenziava una reale nullità motivazionale nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio di nullità della sentenza o del procedimento invocato per le asserite violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non il mero omesso scrutinio di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, riassumendone o trascrivendone i passaggi essenziali e localizzandoli nel processo di merito; in difetto il ricorso è non autosufficiente.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    L'onere di deposito dei documenti richiamati nel ricorso è assolto solo se essi siano specificamente indicati e idoneamente localizzati nella fase del processo in cui sono stati prodotti o formati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio, poi sostanzialmente condivisa dalla Corte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, in ragione dell'esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 59 della legge regionale siciliana n. 33 del 1996

    Norma richiamata nei gradi di merito come base del limite di finanziamento regionale entro cui era stato ridotto il credito riconosciuto al Comune.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito istruttorio: è ammissibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia violato una regola legale di valutazione della prova.
  • L'omesso esame censurabile in cassazione riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi o documenti probatori, quando il fatto controverso sia comunque stato preso in esame dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso l'onere di specificità e autosufficienza: i documenti decisivi devono essere indicati, localizzati nel fascicolo e il loro contenuto deve essere trascritto o quantomeno sintetizzato nei passaggi essenziali.
  • Quando la doglianza di nullità della sentenza o del procedimento maschera una critica al libero apprezzamento delle prove, il ricorso è inammissibile perché tende impropriamente a una rivalutazione del fatto.
  • Se il giudice di merito qualifica un determinato limite o contro-limite come fatto estintivo del diritto, l'onere di provare tale fatto grava sulla parte che lo invoca in senso difensivo, ma in cassazione tale profilo non può essere rivalutato senza una specifica e autosufficiente censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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