Ordinanza n. 83/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’esito della procedura di valutazione in relazione all’ “Avviso Pubblico ASL -OMISSIS- per il conferimento di un incarico di Direttore di Struttura Complessa UROLOGIA del P.O. -OMISSIS-” atto protocollo ASL_VV-OMISSIS-.AOO_-OMISSIS-.h. 09:52, contenente Verbale n. 1 in data -OMISSIS- della Commissione di Valutazione con allegate domande proposte, schede di valutazione, n. 3 dichiarazioni di incompatibilità. Foglio firme e graduatoria finale di merito dei canditati idonei; - della graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base dei migliori punteggi conseguiti dagli stessi, a seguito della valutazione espletata in relazione all'Avviso Pubblico dell'A.S.L. di -OMISSIS- per il conferimento di un incarico di Direttore di Struttura Complessa UROLOGIA del P.O. -OMISSIS-; - della Deliberazione -OMISSIS- in data 30/09/2025 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- con OGGETTO: Conferimento incarico quinquennale di Direttore della S.C. di Urologia del P.O. “-OMISSIS-”; - di tutti gli atti presupposti e connessi e conseguenziali a quelli sopra elencati e alla relativa procedura selettiva e concorsuale. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 9\1\2026 : per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o adozione di altra idonea misura cautelare, nei soli limiti dell’interesse azionato con il presente ricorso incidentale, dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi: - della Deliberazione del Commissario Straordinario -OMISSIS- del 30/09/2025 avente ad oggetto “Conferimento incarico quinquennale di Direttore della S.C. di Urologia del P.O. “-OMISSIS-” – conclusiva della pubblica selezione indetta con Avviso pubblico deliberato con D.G. -OMISSIS- del 04.06.2024 - con la quale la ASL -OMISSIS- ha approvato la proposta di Delibera presentata dal Responsabile dell’area Gestione Risorse Umane i verbali della Commissione di Valutazione trasmessi con note prot. -OMISSIS- del 19.09.25 e -OMISSIS- del 19.09.25 e della graduatoria finale, in via principale, nella parte in cui ha mancato di escludere il ricorrente principale dalla stessa pubblica selezione; nonché, in via subordinata, nella parte in cui il ricorrente incidentale è contemplato al primo posto con punti 53,28 anziché al primo posto col punteggio di 57,48 o, comunque, con il dovuto maggior punteggio; nonché nella parte in cui il ricorrente principale è collocato al secondo posto con punti 49,98 anziché col minor punteggio di 43,88 o, comunque, con il dovuto minor punteggio; - del verbale n. 1 del -OMISSIS- della Commissione di Valutazione nominata con DGC -OMISSIS- del 08.07.2025 nella parte in cui ammette il ricorrente principale dott. -OMISSIS- alla Selezione di cui alla DGC -OMISSIS-/2024 e, comunque, nella parte in cui non lo esclude dalla medesima (Selezione); - dello stesso Avviso pubblico deliberato con D.G. -OMISSIS- del 04.06.2024 nella parte in cui, nella definizione del “profilo soggettivo” alla voce “pubblicazioni” riporta “produzione scientifica di rilevo nazionale e internazionale degli ultimi dieci anni” ove interpretato nel senso di introdurre il limite di 10 anni per la valutazione delle pubblicazioni del candidato; - dello stesso Avviso pubblico deliberato con D.G. -OMISSIS- del 04.06.2024 nella parte in cui, al suo art. 5, 8) comma riporta “Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte e contenere tutti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione che sostituiscono, pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni” ove interpretato nel senso di escludere il ricorso al “soccorso istruttorio” legittimo previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/90 e dallo stesso art. 8) dell’avviso; nonché, ove necessario e nei limiti dell’interesse, - del verbale n. 1 del -OMISSIS- di valutazione titoli, nella parte in cui al ricorrente incidentale vengono attribuiti punti 25,28 anziché punti 29,48 o, comunque, i dovuti maggiori punti; nonché nella parte in cui al ricorrente principale vengono attribuiti punti 21,98 anziché punti 15,88, o comunque, i dovuti minori punti e, conseguentemente; - del medesimo verbale n. 1 del -OMISSIS- di svolgimento prova orale e redazione della graduatoria finale nella parte in cui il ricorrente incidentale è contemplato nella graduatoria finale con punti 53,28 totali (di cui 28 per colloquio e 25,28 per “titoli”) anziché con punti 57,48 totali (di cui 28 per colloquio e 29,48 per “titoli”) o, comunque, con il dovuto maggior punteggio; nonché nella parte in cui il ricorrente principale è contemplato nella graduatoria finale con punti 49,98 totali (di cui 28 per colloquio e 21,98 per “titoli”) anziché con punti 43,88 (di cui 28 per colloquio e 15,88 per “titoli”) o, comunque, con il dovuto minor punteggio - della scheda madre di valutazione, anch’essa adottata con il verbale n. 1 del -OMISSIS-, nelle parti di interesse; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell’interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della selezione e conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Urologia, con graduatoria finale
Esito
La controversia
Il ricorrente principale ha impugnato gli atti della procedura selettiva, la graduatoria finale e la deliberazione di conferimento dell'incarico, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel giudizio si è costituito il candidato collocato al primo posto, che ha proposto ricorso incidentale contro i medesimi atti, chiedendo in via principale l'esclusione del ricorrente principale dalla selezione e, in subordine, la rideterminazione dei punteggi attribuiti ai titoli, con aumento del proprio punteggio e riduzione di quello del ricorrente principale. Il ricorrente incidentale ha inoltre contestato l'avviso nella parte relativa alla valutazione della produzione scientifica degli ultimi dieci anni e nella parte concernente le dichiarazioni sostitutive, lamentando l'illegittima esclusione del soccorso istruttorio. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente principale né procede alla loro valutazione di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso la fondatezza dei motivi del ricorso principale o incidentale. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., considerando la complessità delle questioni prospettate e il fatto che il candidato collocato al primo posto aveva già sottoscritto il contratto il 1° ottobre 2025. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere tutelate adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Il giudice, invece di concedere o negare una misura cautelare, può fissare sollecitamente l'udienza di merito quando tale soluzione assicuri una tutela cautelare adeguata.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare e della valutazione compiuta dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. senza adottare una misura cautelare tipica di sospensione o di accoglimento della domanda.
- La complessità delle questioni dedotte e l'avvenuta sottoscrizione del contratto relativo all'incarico possono essere valutate dal giudice nella scelta di assicurare la tutela cautelare mediante la rapida definizione del giudizio di merito.
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