Sentenza n. 627/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A. n. 1247 del 13 dicembre 2022, nella parte relativa alla distribuzione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale contestando la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015, del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 e del decreto ministeriale 22 settembre 2005. Ha dedotto l’erroneità e il travisamento dei presupposti, lo sviamento, l’illogicità, la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la contraddittorietà. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 10 della l. 241/1990, del procedimento e del contraddittorio, nonché dell’art. 97 Cost. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno riferito che il decreto impugnato era stato modificato e rettificato dai DD.AA. nn. 741/2023 e 942/2025 e che la ricorrente non risultava più tra le aziende fornitrici tenute al versamento degli oneri di ripiano. La ricorrente, preso atto delle modifiche, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è fondata sia sulla concorde espunzione della ricorrente dai soggetti tenuti al pagamento del payback per il periodo 2015-2018, sia sulla dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse a una pronuncia di merito. Non sono stati quindi esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto originario. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, mentre non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti della società privata non costituita.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È la disposizione posta dalla ricorrente a fondamento delle censure relative alla determinazione e distribuzione della quota di payback sui dispositivi medici; il TAR non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
d.m. 6 ottobre 2022
Atto ministeriale richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del decreto regionale impugnato; il TAR non ha esaminato le relative censure.
d.m. 22 settembre 2005
Atto ministeriale indicato dalla ricorrente quale ulteriore parametro di legittimità; il TAR non ha esaminato la questione nel merito.
artt. 1, 2, 3 e 10 l. 241/1990
Disposizioni richiamate per contestare il procedimento, la partecipazione, il contraddittorio e l’istruttoria; le relative censure non sono state decise.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la relativa censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica o rettifica l’atto impugnato eliminando l’incidenza sfavorevole dell’atto sulla posizione del ricorrente, e quest’ultimo dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche sulla base della concorde rappresentazione delle parti circa il venir meno dell’utilità concreta di una pronuncia di merito, senza esaminare le censure di illegittimità originariamente dedotte.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice amministrativo di definire il giudizio attraverso l’esame della questione assorbente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, evitando la trattazione delle ulteriori questioni di merito o processuali.
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