Cassazione Penale, Ordinanza n. 20094/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per i reati fallimentari contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per due capi di imputazione in materia fallimentare. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la nullità della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato: non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi alla motivazione della sentenza, che risultava logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privi dei requisiti prescritti
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; la mancanza di tali requisiti rende l'impugnazione inammissibile.
artt. 223-216 l. fall.
Disposizioni richiamate come base normativa dei reati fallimentari contestati nei due capi di imputazione.
art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.
Norma richiamata quale previsione di aggravamento/rilevanza sanzionatoria connessa ai fatti fallimentari contestati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente: è inammissibile il motivo che si limiti a un'affermazione generica di nullità o vizio motivazionale senza individuare puntualmente gli errori della sentenza impugnata.
- Quando la motivazione della decisione impugnata è logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi con essa indicando in modo analitico gli aspetti contestati; non basta una critica apodittica o meramente assertiva.
- La mancanza dei requisiti di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., impedisce alla Corte di cassazione di esercitare il sindacato richiesto e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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