Cassazione Civile, Ordinanza n. 06559/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una docente di religione della scuola pubblica aveva agito contro il Ministero chiedendo il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo un risarcimento pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto. In cassazione il Ministero ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e del principio dispositivo, sostenendo che la lavoratrice avrebbe dovuto allegare e provare che le vacanze di organico che avevano determinato i contratti a termine fossero imputabili alla quota del 70% della dotazione organica riservata alle assunzioni a tempo indeterminato, per la quale la legge impone concorsi triennali. Secondo il ricorrente, senza tale prova non sarebbe stato configurabile l'abuso della contrattazione a termine né il diritto al risarcimento. La controricorrente ha resistito, richiamando la giurisprudenza della Corte e il quadro speciale della L. 186/2003 per i docenti di religione cattolica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto il risarcimento del danno per l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Ha ritenuto infondata la censura sulla ripartizione dell'onere della prova, osservando che, nel sistema speciale dei docenti di religione cattolica, l'abuso si configura quando il rapporto a termine si protrae oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale o quando vi è utilizzazione discontinua ma con durata complessiva superiore alle tre annualità. In tali casi, per il Ministero sorge l'onere di provare la legittimità della causale delle assunzioni infrannuali o discontinue; se la causale è dimostrata, i relativi contratti non si computano nell'abuso. Nel caso concreto, essendo pacifico il reiterarsi dei contratti oltre il triennio senza concorsi, non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c. La Corte ha inoltre regolato le spese di legittimità a carico del Ministero e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la sua violazione perché, nel caso di reiterazione dei contratti a termine oltre il triennio senza concorso, non grava sul docente l'onere di provare ulteriori elementi oltre l'inosservanza del sistema legale di reclutamento; spetta invece al Ministero provare la legittimità delle causali dei contratti infrannuali o discontinui.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione è ritenuta insussistente; il richiamo al principio di libero convincimento attiene al merito della valutazione probatoria e non integra di per sé un vizio di violazione di legge.
L. 186/2003
La disciplina speciale dei docenti di religione cattolica prevede contratti a termine annuali o infrannuali in specifiche ipotesi, ma richiede concorsi triennali per le immissioni in ruolo; la mancata indizione dei concorsi e la protrazione oltre il triennio integrano abuso.
art. 32, co. 5, L. 183/2010
È indicato come parametro per la liquidazione del danno eurounitario conseguente all'abuso del contratto a termine.
art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015
Viene richiamato quale successivo parametro normativo per la quantificazione del danno da abuso del termine, in continuità con l'art. 32, co. 5, L. 183/2010.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte precisa che l'ulteriore contributo unificato non si applica allo Stato e alle amministrazioni parificate, che operano con prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma non applicabile all'amministrazione statale ricorrente.
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, l'abuso della contrattazione a termine si configura quando il rapporto annuale, rinnovato automaticamente o senza soluzione di continuità, si protrae oltre tre annualità scolastiche senza che siano stati banditi i concorsi triennali previsti dalla legge.
- Integra abuso anche l'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per esigenze di eccedenza, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità scolastiche.
- Accertato l'abuso, il docente ha diritto al risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, co. 5, L. 183/2010 e dell'art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, oltre all'eventuale maggior danno provato; non è invece configurabile una trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
- Quando sia contestato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel regime speciale dei docenti di religione, spetta all'amministrazione dimostrare la legittimità della causale che giustifica i contratti infrannuali o discontinui; se tale causale è provata, quei contratti restano esclusi dal computo dell'abuso.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come vizio di falsa applicazione di legge per contestare la valutazione delle prove, poiché il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri dei vizi motivazionali o processuali previsti dall'art. 360 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06552/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06553/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06556/2023 del 06/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06557/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →