Sentenza n. 3979/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità – previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall’Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla fissazione dell'appuntamento necessario per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente, di cittadinanza pakistana, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad nell'avvio del procedimento unitario per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. In particolare, ha denunciato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso l'ambasciata per formalizzare la richiesta di visto, dopo avere effettuato la preiscrizione universitaria, chiedendo di essere posta in condizione di presentare la domanda. Il giudizio è stato preceduto dalla fase cautelare; nelle more, l'amministrazione ha concesso l'appuntamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio la ricorrente aveva ottenuto l'appuntamento richiesto e, quindi, quanto sollecitato con l'istanza a provvedere: la possibilità di inoltrare formalmente la domanda di visto. La decisione non accerta nel merito l'illegittimità del silenzio, poiché la pretesa azionata è stata soddisfatta durante il giudizio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'ingente flusso di domande recentemente fronteggiato dall'Ambasciata in Pakistan e dell'elevato contenzioso pendente sulla stessa materia.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta il comportamento richiesto e pone il ricorrente nella condizione di presentare la domanda amministrativa, viene meno la materia del contendere, anche se non è ancora definito il procedimento sostanziale cui la domanda è finalizzata.
- L'azione contro il silenzio è soddisfatta, ai fini della cessazione della materia del contendere, quando l'amministrazione consente il compimento dell'adempimento procedimentale concretamente sollecitato, senza che sia necessario che abbia già adottato il provvedimento finale richiesto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio riguarda un'amministrazione gravata da un flusso eccezionale di domande e da un contenzioso seriale sulla medesima attività, purché il giudice ravvisi in tali circostanze giusti motivi.
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