Cassazione Penale, Ordinanza n. 22985/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in un procedimento per detenzione e cessione di stupefacenti. Nel giudizio di appello aveva concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio, con richiesta di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione e euro 1.800 di multa. In cassazione ha dedotto erronea applicazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizi di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che, per effetto dell'accordo sulla pena e della rinuncia ai motivi non più coltivati, tali censure fossero precluse nel giudizio di legittimità, salvo il caso di pena illegale, non dedotto nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione concordata con l'accordo sulla pena preclude la proposizione in cassazione di questioni a quei motivi correlate, anche se rilevabili d'ufficio, compresa la verifica di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, con la sola eccezione della pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti.
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base del concordato sulla pena in appello; l'accordo determina rinuncia ai motivi non più coltivati e preclusione di successive doglianze in cassazione, salvo la pena illegale.
art. 129 c.p.p.
la deduzione di cause di non punibilità ex art. 129 è ritenuta inammissibile in cassazione quando la parte vi abbia rinunciato nell'accordo sulla pena in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la causa di inammissibilità del ricorso è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi di questa disposizione.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 56
norma che ha introdotto il cd. patteggiamento in appello, con effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti sulla pena e la rinuncia ai motivi di impugnazione comportano una preclusione processuale ampia: non possono essere riproposte in cassazione le questioni oggetto di rinuncia, anche se rilevabili d'ufficio.
- La preclusione riguarda anche le doglianze sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e sulla qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo in appello implica la rinuncia a contestazioni incompatibili con i punti concordati.
- L'unica eccezione espressamente richiamata dalla giurisprudenza è la deduzione della pena illegale, che resta scrutinabile nonostante l'accordo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per effetto di una causa preclusiva derivante da rinuncia ai motivi in appello, la declaratoria può essere pronunciata senza formalità di procedura e segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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