Cassazione Penale, Sentenza n. 27480/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva confermato la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (cd. confisca "allargata") sui beni riferibili ad Antonio Parisi. I motivi dedotti denunciavano violazione di legge (richiamando art. 640-bis c.p. e art. 627 c.p.p.) e vizi di motivazione: omissione delle indicazioni della Cassazione; carenza nella scelta di una tra le ricostruzioni peritali; errata individuazione del periodo di "ragionevolezza temporale" (contestando l'uso delle dichiarazioni del collaboratore Querulo e la loro cronologia); valutazione erronea delle intercettazioni e della perizia che avrebbero trascurato emergenze economiche dei primi anni 2000; errata composizione del nucleo familiare (inclusione di componenti nate o entrate dopo il periodo ritenuto rilevante); e dedotta simulazione nella vendita di un immobile, che sarebbe in realtà una donazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti avessero chiesto una rivalutazione integrale del compendio probatorio senza indicare vizi logici manifesti e decisivi della motivazione della Corte d'appello. La Corte ha affermato i seguenti punti: la valutazione della congruità tra beni e redditi è questione di merito non sindacabile in Cassazione se non per travisamento documentato; gli interrogativi sollevati sono stati esaurientemente valutati dalla Corte d'appello che ha correttamente individuato il periodo di ragionevolezza (fissato indicativamente nel 2003-2012 alla luce di dichiarazioni e intercettazioni) e condiviso la valutazione peritale sulla sproporzione; la presunta simulazione della compravendita non è provata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p.
Norma sulla confisca "allargata": il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca dei beni entrati nella disponibilità del condannato entro un periodo di "ragionevolezza temporale" rispetto al reato, valutando la sproporzione tra beni e redditi leciti; è ammessa anche la confisca di beni acquistati successivamente se finanziati con risorse pregresse.
art. 640-bis c.p.
Norma richiamata dai ricorrenti come presunta violata; nella sentenza è citata quale riferimento delle doglianze ma la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione applicativa rilevante ai fini dell'annullamento.
art. 627 c.p.p.
Norma processuale richiamata dai ricorrenti nelle doglianze; la Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi procedurali o di motivazione tali da consentire la riconsiderazione in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende: con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la Corte ha irrogato tali sanzioni.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato il principio di "autosufficienza" del ricorso: anche dopo la novella resta l'onere del ricorrente di indicare puntualmente gli atti ritenuti travisati e di allegare la relativa documentazione o segnalarne la collocazione nel fascicolo.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione di merito del compendio probatorio; è necessario indicare vizi logici manifesti e decisivi per ottenere accoglimento.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori possono essere criticate in sede di legittimità solo se si dimostra un travisamento decisivo della prova con puntuale allegazione degli atti.
- Il giudice dell'esecuzione può estendere il periodo di "ragionevolezza temporale" oltre la sola finestra temporale della condanna quando emergenze processuali (dichiarazioni, intercettazioni, altri elementi) indicano attività delittuosa anteriore o continuativa.
- La scelta tra diverse opzioni peritali deve essere motivata dal giudice di merito; la sua adeguata motivazione impedisce la sindacabilità in Cassazione salvo illogicità manifesta.
- La mera parentela o circostanze sospettose non bastano a provare la simulazione di una compravendita: la parte che invoca la simulazione deve fornire elementi di prova concreti.
- Il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, indicando esattamente quali atti sarebbero travisati e dove si trovano nel fascicolo processuale; l'assenza di tali indicazioni determina spesso l'inammissibilità.
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