Sentenza n. 447/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1005 del 2025: del provvedimento del Comune di Angri (SA) prot. G. 0011434/2025 - U del 2 aprile 2025, recante ordinanza dirigenziale n. 104/2025, avente a oggetto "Ordinanza di sospensione di opere edili abusive realizzate in Via Satriano snc - Informativa ai sensi della legge 241/1990" e di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dalla parte ricorrente. . quanto al ricorso n. 1006 del 2025: del provvedimento del Comune di Angri (SA) prot. G. 0011434/2025 - U del 2 aprile 2025, recante ordinanza dirigenziale n. 104/2025, avente a oggetto "Ordinanza di sospensione di opere edili abusive realizzate in Via Satriano snc - Informativa ai sensi della legge 241/1990" e di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di sospensione di opere edili abusive realizzate in un’area sita nel Comune di Angri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società AR Industrie Alimentari S.r.l. e il Trust Omnia hanno impugnato il medesimo provvedimento comunale di sospensione di opere edili abusive. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 6, 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. MIT 2 marzo 2018, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che le opere oggetto del precedente ordine di demolizione del 2007 erano state integralmente rimosse prima dei sopralluoghi comunali e che, al momento degli accertamenti, sull’area erano presenti soltanto materiale di sfalcio e residui di pulizia. È stata inoltre lamentata la violazione del contraddittorio, per l’asserita mancanza dell’assenso del proprietario allo svolgimento del sopralluogo, nonché l’inesistenza di lavori in corso suscettibili di sospensione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e per identità del thema decidendum. Nel merito processuale, ha accolto l’eccezione del Comune e dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza di sospensione dei lavori, avente natura cautelare e finalizzata a preservare la situazione di fatto nelle more dell’adozione degli atti repressivi, era divenuta inefficace per decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non essendo stata seguita tempestivamente da un ordine di demolizione e di ripristino. Pertanto, al momento della notificazione dei ricorsi, il provvedimento non era più idoneo a produrre effetti e difettava originariamente la condizione dell’azione. Le censure sostanziali non sono state esaminate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
ordine di sospensione dei lavori abusivi efficace per il termine previsto dalla disposizione, decorso il quale perde efficacia se non seguito dall’ordine di demolizione
L’ordine di sospensione dei lavori abusivi ha natura cautelare e durata temporalmente limitata; se non è seguito dall’ordine di demolizione e ripristino, perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua adozione e non determina un onere autonomo di impugnazione.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità, senza autonoma esaminazione da parte del TAR.
art. 6 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità, senza autonoma esaminazione da parte del TAR.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla repressione degli abusi edilizi, senza autonoma esaminazione da parte del TAR.
d.m. MIT 2 marzo 2018
Richiamato dai ricorrenti, ma non esaminato autonomamente nella decisione processuale.
Massime di principio
- L’ordine di sospensione dei lavori abusivi ha natura cautelare e mira a conservare la situazione di fatto nelle more dell’adozione dei provvedimenti repressivi edilizi.
- L’ordine di sospensione dei lavori abusivi non costituisce un antecedente procedimentale necessario dell’ordine di demolizione e, in quanto tale, non impone al destinatario uno specifico onere di impugnazione immediata.
- In assenza di un tempestivo ordine di demolizione e ripristino, l’ordine di sospensione dei lavori abusivi perde efficacia decorso il termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.
- Quando, al momento della proposizione del ricorso, l’ordine di sospensione dei lavori è già divenuto inefficace per decorso del termine legale, difetta originariamente la condizione dell’azione e il ricorso è inammissibile.
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