Sentenza n. 2265/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza - della sentenza n. 1479/2025 del Giudice di Pace di Siracusa; - della sentenza n. 1536/2025 del Giudice di Pace di Siracusa; - della sentenza n. 3/2026 del Tribunale di Siracusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di tre sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale di Siracusa, relative al pagamento complessivo di € 1.683,21
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., delle sentenze n. 1479/2025 e n. 1536/2025 del Giudice di Pace di Siracusa e della sentenza n. 3/2026 del Tribunale di Siracusa, deducendo il mancato pagamento degli importi complessivamente dovuti, pari a € 1.683,21. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Successivamente ha depositato rinuncia al giudizio, dichiarando di avere raggiunto un accordo transattivo con il Comune. La rinuncia è stata notificata all’amministrazione oltre dieci giorni prima della camera di consiglio; il Comune non si è opposto e non ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’estinzione del giudizio per rinuncia. Ha ritenuto valida la dichiarazione, sottoscritta dalla ricorrente, che era anche difensore di sé stessa; ha accertato che la rinuncia era stata notificata al Comune almeno dieci giorni prima della camera di consiglio e che l’amministrazione non aveva proposto opposizione né dichiarato di avere interesse alla prosecuzione. Ricorrendo i presupposti dell’art. 84 c.p.a., il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’accordo transattivo intervenuto e della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione delle sentenze indicate dalla ricorrente.
art. 84, comma 1, c.p.a.
la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia “mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”.
La rinuncia al ricorso è validamente proposta mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, ovvero resa in udienza e documentata a verbale.
art. 84, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese, tenuto conto dell’accordo transattivo e della natura in rito della decisione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia “deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza” e che, “se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue”.
La rinuncia determina l’estinzione quando sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongano.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È indicato quale fondamento normativo della declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l’estinzione del processo quando sia sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, sia depositata e sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
- In assenza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, la rinuncia ritualmente notificata comporta l’estinzione del processo.
- La rinuncia sottoscritta personalmente dalla parte è valida anche quando la parte sia un’avvocata che agisca e si difenda in proprio.
- La sopravvenienza di un accordo transattivo tra le parti può giustificare la compensazione integrale delle spese nel giudizio estinto per rinuncia.
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