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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17460/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta nell'ambito dell'art. 7 della L.R. Calabria n. 8/2005, con previsione di un incentivo all'esodo. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento del diritto a che, nella base di calcolo dell'incentivo, fosse incluso anche il rateo di tredicesima mensilità. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello, pur riconoscendo in astratto la fondatezza della pretesa e la natura retributiva dell'incentivo, ha ritenuto il credito prescritto in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo letto in udienza e dispositivo depositato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle regole di interpretazione del contratto, sostenendo che l'incentivo non avesse natura retributiva; 3) errata qualificazione della domanda, che sarebbe stata di inadempimento contrattuale soggetta a prescrizione decennale; 4) violazione degli artt. 2935, 2946, 2948 e 1362 ss. c.c., assumendo che l'incentivo avesse natura contrattuale e comunque che la prescrizione decorresse dall'ultimo pagamento rateale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto, confermando che l'incentivo all'esodo previsto dalla disciplina regionale, quando sia collegato a un accordo risolutivo che remunera il consenso del lavoratore alla cessazione anticipata del rapporto, ha natura retributiva e rientra nell'ambito dell'art. 2948, n. 5, c.c.; ha inoltre rilevato che le censure sulla decorrenza della prescrizione erano inammissibili perché non risultava trattate nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del lavoratore alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al preteso contrasto di dispositivi, alla motivazione apparente e all'interpretazione dell'accordo, nonché alla qualificazione della domanda come azione di inadempimento decennale. Ha poi confermato nel merito la decisione di merito sul punto decisivo: l'incentivo all'esodo aveva natura retributiva e, come tale, era soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. Non essendo stata validamente censurata la ratio decisoria e mancando la rituale deduzione dei profili sulla decorrenza del termine, il ricorso è stato respinto. Il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, L.R. Calabria n. 8/2005

    norma regionale che prevedeva la risoluzione consensuale del rapporto con corresponsione di un incentivo all'esodo al lavoratore

  • art. 2948, n. 5, c.c.

    termine quinquennale applicabile ai crediti aventi natura retributiva, incluso l'incentivo all'esodo qualificato come reddito di lavoro dipendente

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati per l'interpretazione dell'accordo risolutivo; la Corte ha rilevato l'insufficienza delle censure interpretative

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per il preteso contrasto tra dispositivi

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulla nullità processuale

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per i requisiti di specificità, completezza e localizzazione degli atti e delle deduzioni nei gradi di merito

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di trascrizione o indicazione specifica degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    disposizioni sul rito camerale in Cassazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L'incentivo all'esodo corrisposto in esecuzione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quando è collegato alla controprestazione del consenso del lavoratore alla cessazione anticipata, ha natura retributiva e non liberale o eccezionale.
  • A tale incentivo si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti retributivi dall'art. 2948, n. 5, c.c., anche se la pretesa sia formalmente azionata come domanda di adempimento dell'accordo.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza di censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione: i motivi devono essere chiari, specifici e coerenti con il vizio denunciato.
  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando ricorra una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non quando si contesti soltanto la sufficienza o la persuasività della motivazione.
  • Le censure sull'interpretazione del contratto devono indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non basta contrapporre una lettura alternativa a quella adottata dal giudice di merito.
  • Per contestare la decorrenza della prescrizione in Cassazione, occorre che il relativo tema sia stato dedotto nei gradi di merito e che nel ricorso siano specificamente indicati gli atti in cui ciò è avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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