Sentenza n. 503/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - previa sospensione dell’efficacia – del provvedimento di revoca del Nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari il -OMISSIS- – Codice Pratica: -OMISSIS-, notificato al ricorrente, all’indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, Avv. Fabrizio Petrarchini, in data 03.02.2026, in risposta alla istanza di accesso ai documenti amministrativi ex Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. presentata il 21.01.2026, con il quale è stata disposta la revoca del Nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni – Prot. n. P-BA/L/Q/2023/-OMISSIS-, richiesto dalla Sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentate della Società a responsabilità limitata semplificata, in data 02.12.2023, e rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- il 05.04.2024, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, adottata dopo il disconoscimento della richiesta di avvio al lavoro da parte del datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro stagionale, ha impugnato la revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari. Ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto, sostenendo che tali omissioni gli avrebbero impedito di partecipare al procedimento e di fornire documentazione e giustificazioni. Ha inoltre richiamato gli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998 e l'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, contestando in sostanza la revoca e valorizzando la propria buona fede, l'inserimento nel territorio italiano e lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata stabile, sebbene presso una regione diversa da quella indicata nel nulla osta. L'Amministrazione aveva fondato il provvedimento sul disconoscimento, da parte del datore di lavoro formale originario, della richiesta di avvio al lavoro, risultante da una denuncia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dei flussi di ingresso e del lavoro stagionale, rilevando che il nulla osta è rilasciato su richiesta del datore di lavoro e presuppone l'effettività dell'opportunità lavorativa stagionale e degli altri requisiti previsti dalla legge. Il successivo disconoscimento della richiesta da parte del datore di lavoro originario, accompagnato da denuncia, costituisce elemento idoneo a mettere in dubbio la sussistenza del requisito essenziale alla base del nulla osta. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, il rilascio può avvenire anche prima della completa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, ma l'accertamento successivo di tali elementi comporta la revoca del nulla osta e del visto. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti, sicché la buona fede soggettiva del lavoratore non è sufficiente a conservarne gli effetti. È stata ritenuta significativa anche la circostanza, ammessa dal ricorrente, di lavorare in una regione diversa da quella di destinazione, quale indice della cessazione del legame effettivo con l'opportunità lavorativa che aveva giustificato l'ingresso. Le censure partecipative sono state ritenute inidonee a determinare l'annullamento, poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il TAR ha inoltre ritenuto l'atto adeguatamente motivato e fondato su elementi sufficientemente attendibili provenienti dagli organi di polizia. Spese compensate per la natura della controversia e la costituzione meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
Le norme in materia di ingresso dei cittadini stranieri per esigenze lavorative stagionali prevedono che i datori di lavoro appartenenti ai settori agricolo e turistico-alberghiero possano inoltrare la richiesta per l'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stagionali.
La procedura per il lavoro stagionale è collegata a un'effettiva esigenza lavorativa del datore e alla programmazione dei flussi; l'assenza o il venir meno di tale presupposto incide sulla validità del nulla osta.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Il nulla osta è un'autorizzazione rilasciata su richiesta del datore di lavoro che esercita un'attività stagionale e che non ha trovato soddisfacimento al proprio fabbisogno di manodopera tra i lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
Il nulla osta è fondato sulla richiesta e sull'effettiva esigenza del datore di lavoro; il disconoscimento della richiesta fa venir meno un requisito essenziale dell'autorizzazione.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
Il nulla osta viene rilasciato anche in assenza delle informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, fermo restando che l'accertamento successivo di tali elementi comporta la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Il differimento delle verifiche non elimina i requisiti sostanziali né impedisce la successiva revoca quando siano accertati elementi ostativi.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il provvedimento non è annullabile quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L'omessa comunicazione di avvio e l'omesso preavviso di rigetto non comportano l'annullamento quando l'accertata mancanza di un requisito essenziale rende vincolata la revoca e impedisce un diverso contenuto decisorio.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative e il preavviso di rigetto, pur dedotti dal ricorrente, non hanno effetto invalidante nel caso concreto perché l'esito del procedimento era necessariamente vincolato.
art. 5 d.lgs. 203/2016, in relazione all'art. 24, comma 12, lett. c), d.lgs. 286/1998
La disciplina attuativa della direttiva 2014/36/UE contempla tra gli elementi ostativi al rilascio del nulla osta la condotta del datore di lavoro, inclusa l'ipotesi richiamata nel parere negativo dell'Ispettorato del lavoro.
Massime di principio
- Nelle procedure di ingresso per lavoro stagionale, il nulla osta presuppone l'effettività della richiesta del datore di lavoro e dell'opportunità lavorativa che giustifica l'ingresso; il disconoscimento della richiesta da parte del datore, sostenuto da una denuncia, può integrare l'accertamento della mancanza di un requisito essenziale.
- Quando la legge consente il rilascio del nulla osta prima del completamento delle verifiche sugli elementi ostativi, l'accertamento successivo di tali elementi legittima la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
- La revoca del nulla osta fondata sull'accertata insussistenza di un requisito essenziale ha natura di decadenza o revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo, non di una rinnovata valutazione discrezionale dell'interesse pubblico.
- La buona fede soggettiva del lavoratore straniero e il suo successivo inserimento lavorativo non conservano gli effetti del nulla osta quando venga meno il presupposto oggettivo rappresentato dall'effettiva richiesta del datore di lavoro originario.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento o l'omesso preavviso di rigetto non determinano l'annullamento del provvedimento vincolato quando sia palese, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
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