Sentenza n. 549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della promozione al grado superiore ai sensi dell’art. 1084 del codice dell’ordinamento militare e sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro tale diniego
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, collocato in congedo per permanente non idoneità al servizio derivante da patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, aveva chiesto la promozione al grado superiore ai sensi dell’art. 1084 del d.lgs. n. 66/2010. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che le infermità, pur dipendenti da causa di servizio, non fossero conseguenza univoca ed esclusiva di eventi riconducibili allo svolgimento di attività operativa o addestrativa. Con il primo motivo d’appello è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché l’inapplicabilità dell’art. 21-octies della stessa legge e il difetto di motivazione della Commissione di valutazione e avanzamento. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1084 c.o.m. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che le patologie sarebbero maturate nello svolgimento di attività operativa, caratterizzata da stress fisico e psicologico, e che la norma non richiederebbe specifici eventi traumatici né porrebbe limitazioni quanto alla natura dell’infermità. È stata inoltre contestata la valutazione della Commissione per difetto di istruttoria, motivazione e illogicità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non può essere dedotta in modo meramente formale: il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali o valutativi che avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere concretamente sul contenuto del provvedimento finale. Tale onere discende anche dalla specificità dei motivi di ricorso e dall’interesse concreto all’annullamento. L’appellante non ha fornito una dimostrazione idonea. Quanto al secondo motivo, il giudice ha interpretato l’art. 1084 c.o.m. nel senso che il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non attribuisce automaticamente il diritto alla promozione. È necessario un ulteriore requisito: la ferita, lesione o malattia deve essere riportata durante l’impiego in attività operative o addestrative, e la Commissione di avanzamento deve valutare le circostanze nelle quali si è verificato l’evento. La previsione di tale specifica valutazione dimostra che il beneficio riguarda fattispecie più ristrette rispetto a quelle in cui sia semplicemente accertato il nesso causale tra patologia e servizio. Il richiamo all’art. 1084-bis c.o.m. conferma la distinzione tra la promozione prevista dall’art. 1084 e quella spettante in ipotesi più generali di cessazione dal servizio per infermità. Non sono stati ravvisati vizi di legittimità, irragionevolezza o illogicità nella valutazione amministrativa. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1084 d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è sufficiente per la promozione; occorre che l’infermità sia riportata durante l’impiego in attività operative o addestrative e che la Commissione valuti le circostanze dell’evento.
art. 1084-bis d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è riportata nella sentenza nei testi introdotti e modificati dai decreti legislativi n. 94/2017 e n. 173/2019.
La disciplina della promozione per cessazione dal servizio in ipotesi più generali di infermità distingue tale beneficio dalla promozione speciale prevista dall’art. 1084, riservata a casi più specifici e ristretti.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La violazione dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi non comporta un esito utile se il ricorrente non indica quali elementi avrebbe apportato nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto incidere concretamente sulla decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La sentenza richiama la norma nel quadro della verifica della concreta rilevanza della violazione procedimentale, collegandola all’onere di dimostrare l’utilità effettiva della partecipazione omessa.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione alla contestazione del difetto di motivazione del diniego e della valutazione della Commissione; il giudice non ha ravvisato un vizio motivazionale o istruttorio invalidante.
art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.
Il requisito di specificità dei motivi impone di indicare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sulla decisione; tale esigenza è collegata all’interesse concreto ad agire.
Massime di principio
- La promozione al grado superiore prevista dall’art. 1084 del codice dell’ordinamento militare non consegue automaticamente al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio: è necessario che la ferita, lesione o malattia sia stata riportata durante l’impiego in attività operative o addestrative e che la competente Commissione valuti le circostanze nelle quali si è verificato l’evento.
- L’art. 1084 del codice dell’ordinamento militare disciplina una fattispecie più ristretta rispetto alle ipotesi generali di cessazione dal servizio per infermità contemplate dall’art. 1084-bis; il mero nesso causale tra patologia e servizio non è quindi sufficiente per ottenere il beneficio previsto dall’art. 1084.
- La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non può essere fatta valere in termini meramente formali: il ricorrente deve specificare quali elementi fattuali o valutativi avrebbe introdotto nel procedimento e dimostrare che essi avrebbero potuto incidere concretamente sul contenuto del provvedimento finale.
- La contestazione della mancata partecipazione procedimentale deve rispettare il requisito di specificità dei motivi e presuppone un interesse concreto all’annullamento, cioè la prospettiva di un’utilità giuridicamente apprezzabile derivante dalla riedizione del potere.
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