Cassazione Civile, Ordinanza n. 01997/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro l'ex amministratore della società, ritenuto responsabile di più voci di danno: da un lato, le sanzioni pecuniarie fiscali e gli interessi derivanti da un accertamento tributario collegato all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; dall'altro, il pregiudizio causato dalla vendita, in conflitto di interessi, di immobili sociali a una società anch'essa riconducibile al medesimo soggetto, con successiva iscrizione di ipoteche da parte di creditori dell'acquirente. L'ex amministratore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto il suo appello principale e accolto quello incidentale della curatela, articolando nove motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di transazione intervenuta prima del fallimento; (2) erroneo rilievo circa l'irrilevanza del giudicato penale di assoluzione; (3) violazione delle regole su allegazione e prova per l'accertamento della falsità delle fatture; (4) contestazione dell'apprezzamento probatorio e della prova presuntiva; (5) omessa pronuncia sulla dedotta inefficacia ventennale delle ipoteche; (6) errata distribuzione dell'onere della prova; (7) carenza di motivazione sulla liquidazione equitativa del danno; (8) violazione del contraddittorio per aver il giudice valorizzato elementi tecnici diversi da quelli del c.t.u.; (9) omesso esame/carenza di motivazione sul discostamento dalle risultanze della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa omessa pronuncia sulla transazione, osservando che l'eccezione era stata respinta in primo grado e non riproposta validamente in appello, con formazione di giudicato interno. Ha inoltre escluso l'efficacia vincolante nel giudizio civile del giudicato penale di assoluzione, sia perché mancava la perfetta coincidenza soggettiva richiesta dall'art. 654 c.p.p. tra i due giudizi, sia perché il presupposto del danno azionato in sede civile era diverso da quello oggetto del processo penale. Quanto ai motivi sulla prova della falsità delle fatture, la Corte ha chiarito che il giudice di merito può utilizzare i documenti prodotti per ricavare fatti secondari e trarne presunzioni, e che la censura mossa dal ricorrente si risolveva in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione. Sulla seconda tranche di motivi, relativi al risarcimento per la vendita degli immobili, ha precisato che il danno era da considerare attuale e non futuro, ma che restava corretta la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. in ragione dell'impossibilità di provarne il preciso ammontare. Ha infine ritenuto inammissibili o infondati i motivi sulla mancata rinnovazione delle ipoteche, sull'onere della prova, sulla motivazione della stima e sulla dedotta violazione del contraddittorio, anche perché la corte territoriale aveva comunque considerato la c.t.u. e motivato, sia pure sinteticamente, lo scostamento dalle sue conclusioni. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 329, comma 2, c.p.c.
La mancata impugnazione di un capo della decisione di primo grado determina giudicato interno, precludendo in appello il rilievo di questioni già decise e non devolute.
art. 654 c.p.p.
L'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile richiede la perfetta coincidenza soggettiva tra i partecipanti ai due processi; in difetto, la sentenza penale di assoluzione non è opponibile al danneggiato non costituito parte civile.
art. 652 c.p.p.
Richiamato per evidenziare che l'efficacia del giudicato penale nei confronti del danneggiato opera secondo un diverso presupposto soggettivo rispetto all'art. 654 c.p.p., ossia la possibilità di costituirsi parte civile.
art. 653 c.p.p.
Citato nel ricorso, ma ritenuto non pertinente rispetto alla controversia esaminata.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato decisionale sia corretto per altra ragione giuridica.
artt. 99 e 112 c.p.c.
Il divieto di pronunciare oltre la domanda riguarda i fatti principali posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; non impedisce al giudice di valorizzare fatti secondari desumibili dai documenti di causa.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura è inammissibile quando mira solo a contestare la valutazione del materiale probatorio e a sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 2697 c.c.
Non è violato quando il giudice accerta i fatti rilevanti con valutazione probatoria e presuntiva e poi liquida il danno equitativamente; la norma è violata solo se viene erroneamente invertito l'onere della prova.
artt. 2727, 2728, 2729 c.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza presunzioni in difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, o se confonde la sufficienza di indizi non adeguati con la prova presuntiva.
art. 1226 c.c.
Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può procedere alla sua liquidazione equitativa.
art. 2847 c.c.
Richiamato per la durata ventennale dell'efficacia delle iscrizioni ipotecarie; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque assorbita dal rigetto della doglianza principale.
art. 360 c.p.c.
Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere un riesame del merito o della motivazione sono inammissibili in cassazione, salvo il vero vizio di sussunzione o le specifiche ipotesi di omesso esame.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.
artt. 132 e 133 c.p.c.
Richiamati per la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità, ritenendo che la decisione impugnata contenesse una motivazione sia pure sintetica.
artt. 195 e 196 c.p.c.
Invocati per lamentare violazione del contraddittorio nell'uso della consulenza tecnica, ma la doglianza è stata respinta perché il giudice aveva esaminato la c.t.u. e si era solo discostato dalle sue conclusioni.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una specifica e autosufficiente indicazione della censura e del contenuto dell'eccezione o del fatto dedotto; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è configurabile quando il giudice abbia esaminato il fatto storico e abbia motivatamente scelto di attribuire diverso valore alle risultanze istruttorie, come la consulenza tecnica d'ufficio.
Massime di principio
- L'efficacia del giudicato penale nel processo civile richiede, sul piano soggettivo, la coincidenza tra i soggetti partecipanti ai due giudizi; se il danneggiato non ha partecipato al processo penale nei modi richiesti dalla legge, l'assoluzione non gli è opponibile.
- L'omessa pronuncia non può essere invocata per questioni o eccezioni che siano state già respinte in primo grado e non siano state validamente riproposte in appello, poiché su di esse si forma giudicato interno.
- In cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che miri soltanto a sollecitare una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio.
- Il giudice di merito può utilizzare i documenti ritualmente prodotti per ricavare fatti secondari e, attraverso presunzioni semplici, risalire ai fatti principali, purché il ragionamento presuntivo rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il divieto di pronunciare ultra o extra petita riguarda i fatti principali costitutivi delle domande ed eccezioni, non impedisce al giudice di valorizzare elementi istruttori e fatti secondari emergenti dagli atti di causa.
- Quando il danno è certo nell'an debeatur ma non è provabile nel preciso ammontare, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., specie nelle azioni di responsabilità verso amministratori di società fallite in presenza di contabilità carente o inattendibile.
- La motivazione sulla liquidazione equitativa è sufficiente se il giudice indica gli elementi di fatto considerati come base della stima; il mero dissenso sulla valutazione delle prove non integra di per sé vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
- Il discostamento del giudice dalle conclusioni del c.t.u. è consentito, purché la consulenza sia stata esaminata e il dissenso sia, anche sinteticamente, motivato; non vi è omesso esame del fatto processuale della consulenza se essa è stata effettivamente valutata.
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