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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14589/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite nasce dalla trattenuta, sulla pensione di vecchiaia in godimento a un professionista iscritto alla Cassa, di un contributo di solidarietà applicato in base alla disciplina interna dell’ente. La Corte d’appello aveva confermato la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo illegittima l’applicazione del contributo. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato e interpretato dalle leggi successive, dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, nonché degli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà sulla pensione; con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha applicato la prescrizione decennale all’azione di ripetizione, invocando invece la prescrizione quinquennale. Il pensionato ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese disposta in appello, deducendo violazione dell’art. 92 c.p.c. per insufficiente giustificazione della compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della Cassa sia il ricorso incidentale del pensionato. Ha confermato la legittimità dell’impostazione della Corte territoriale sul punto principale: per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 resta applicabile il regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, senza che possano operare retroattivamente le modifiche peggiorative introdotte successivamente dagli atti dell’ente. Ha inoltre ribadito che, quando è contestato l’ammontare della pensione e si chiede la riliquidazione delle somme indebitamente trattenute, il diritto si prescrive in dieci anni e non in cinque. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese di merito, perché sorretta da motivazione ragionevole e collegata alla recente evoluzione della materia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato dalla Cassa come base della propria autonomia regolamentare, ma non idoneo a legittimare retroattivamente contributi di solidarietà in peius sui trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 costituisce il parametro normativo originario applicabile; le modifiche successive non operano retroattivamente in danno degli assicurati.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Ha attenuato il principio del pro rata e consente interventi degli enti previdenziali a tutela dell’equilibrio finanziario, ma solo per il futuro e non in via retroattiva sui trattamenti già maturati.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Norma richiamata come interpretazione autentica della disciplina sul regime previdenziale, senza incidere nel caso concreto in senso favorevole alla Cassa per periodi anteriori al 1° gennaio 2007.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti che avrebbero legittimato il prelievo, ma ritenuto non decisivo per superare il regime applicabile ai trattamenti già maturati.

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    La Corte esclude la violazione dei principi costituzionali: il legislatore può modulare il sistema del pro rata e l’ente può perseguire l’equilibrio finanziario, ma non può estendere retroattivamente misure di contenimento della spesa.

  • art. 2946 c.c.

    Termine ordinario decennale applicabile al diritto di riliquidazione/ripetizione quando è controverso l’ammontare della pensione o comunque la restituzione non ha natura periodica.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale vale solo per prestazioni periodiche liquide ed esigibili; non si applica quando sia contestato l’ammontare della pensione o si agisca per il rimborso di somme indebitamente trattenute.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    Richiamato quale norma sulla prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche, ma ritenuto non applicabile alla domanda di riliquidazione in presenza di contestazione dell’importo dovuto.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    Invocato dalla ricorrente sul tema prescrizionale, senza esito favorevole, poiché il credito azionato è stato ricondotto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima solo in presenza delle condizioni previste dalla norma come interpretata dalla giurisprudenza, e le ragioni devono essere specifiche, esplicite e non illogiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Massime di principio

  • Per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 degli enti previdenziali privatizzati, il regime applicabile è quello originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e gli interventi successivi dell’ente non possono operare retroattivamente in peius sui diritti già maturati.
  • L’autonomia regolamentare dell’ente previdenziale e le esigenze di equilibrio finanziario non consentono di introdurre o estendere retroattivamente contributi di solidarietà o altri meccanismi di contenimento della spesa sui trattamenti già consolidati.
  • Quando è controverso l’ammontare della pensione e si chiede la riliquidazione di somme trattenute indebitamente, non si applica la prescrizione quinquennale propria delle prestazioni periodiche liquide ed esigibili, ma la prescrizione ordinaria decennale.
  • Il diritto alla ripetizione di indebito di somme pagate periodicamente non assume di per sé natura periodica: la restituzione avviene in un’unica soluzione e il termine prescrizionale decorre dai singoli pagamenti.
  • La compensazione delle spese di lite è legittima solo se il giudice indica specificamente le ragioni che la giustificano, e tali ragioni devono essere coerenti, verificabili e riferite a circostanze oggettive della controversia, come l’assoluta novità o l’evoluzione della materia.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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