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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41732/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, asserendo: (1) errata valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative poiché la Corte territoriale avrebbe privilegiato dichiarazioni testimoniali pro accusa trascurando elementi contraddittori (in particolare le dichiarazioni del commercialista Franza e di Bastiani), e rilevando l'assenza totale delle scritture contabili; (2) vizio di motivazione e errata qualificazione soggettiva della condotta: a suo dire mancherebbe il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale "specifica" e, al più, la condotta sarebbe ascrivibile alla bancarotta documentale semplice (colposa), atteso che gli indici invocati dall'accusa (successione di prestanomi, mancati versamenti di imposte poi assolti, trasferimenti di risorse verso società collegate) non sarebbero provati o sarebbero riconducibili a negligenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il tentativo di ottenere una rivalutazione della prova testimoniale, ricordando che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte territoriale, avvalendosi anche della motivazione di primo grado, ha fornito una spiegazione logica e non contraddittoria circa la sussistenza del dolo specifico: dimensioni e attività della società (95 dipendenti, emissione e ricezione di fatture e documenti di trasporto, leasing e noleggi), successione di prestanomi, trasferimenti a società collegate e omissione delle scritture contabili sono indici rivelatori della volontà di recare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente il ricorso viene respinto, Scarabaggio condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti di tale disciplina ma la Corte ha ritenuto che essi chiedessero una rivalutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente che propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216, comma 1, lett. b

    art. 216, comma primo, lett. b

    Nell'ambito della bancarotta fraudolenta documentale la disciplina distingue fra l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle scritture (fattispecie a dolo generico)

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez.5, n. 44992 del 09/10/2012; Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838

    Principi richiamati: a) il giudice di legittimità non procede a nuova valutazione della prova testimoniale frammentaria; b) l'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare bancarotta documentale specifica quando sia ravvisabile il dolo di arrecare pregiudizio ai creditori

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la richiesta di rivalutazione della prova testimoniale: i motivi che si limitano a offrire frammenti probatori o a chiedere una diversa valutazione della credibilità sono inammissibili
  • L'omessa tenuta delle scritture contabili in una società di rilevanti dimensioni e con attività che comportano numerosi documenti fiscali e contabili costituisce un indice forte, valutabile come elemento dell'elemento soggettivo (dolo specifico) nella bancarotta documentale
  • Elementi come la successione di prestanomi nell'amministrazione, trasferimenti di risorse verso società collegate e omissioni sistematiche nei versamenti possono costituire indici insieme valutabili per ricavare l'intento fraudolento verso i creditori, ma ciascuno di tali elementi va provato e motivato
  • La riqualificazione della fattispecie da dolosa a colposa richiede che il giudice dimostri, con motivazione adeguata, che le condotte riscontrate siano riconducibili a negligenza e non a volontà di recare pregiudizio: chi impugna deve quindi censurare specifici profili di motivazione e di diritto, non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve incentrarlo su vizi di diritto o di motivazione evidenziando contraddizioni logiche della sentenza; allegazioni che puntano solo alla diversa interpretazione dei fatti espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità

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