Ordinanza n. 949/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 4493 del 2 dicembre 2025 con cui la p.a. ha disposto l'esclusione del ricorrente: (i) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 3515 del 23/09/2025; (ii) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 215 del 25 novembre 2025, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico dell'odierno ricorrente, la causa di esclusione di “alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 35,7%”, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1, c. 1, lett. b), del decreto ministeriale del 04/11/2019, n. 166 rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”; - del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025, art. 8, laddove prevede che “i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso”, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali”, e – di conseguenza – dell'art. 2 del precitato decreto, il quale ha prescritto il possesso della “idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi, ove occorra, l'avviso di accertamento del 12 novembre 2025, laddove – riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025 – prevede che i candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione “saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, e la scheda medica del 25 novembre 2025; - della nota prot. n. 93016 del 9 dicembre 2025, con la quale la p.a. ha avviato la procedura di assegnazione sede, precludendo al ricorrente di parteciparvi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da due procedure speciali di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta alterazione dei parametri di composizione corporea
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stato escluso da due procedure speciali di reclutamento, nonché il verbale medico che aveva rilevato una massa grassa del 35,7%, il bando e gli atti applicativi nella parte in cui richiamavano i requisiti di idoneità previsti dall'art. 1 del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, anziché quelli dell'art. 2 del medesimo decreto. È stata inoltre contestata la nota che aveva avviato la procedura di assegnazione della sede, precludendo al ricorrente di parteciparvi. La censura cautelarmente ritenuta fondata riguarda l'erronea sottoposizione del candidato agli accertamenti relativi ai requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, anziché agli accertamenti previsti per i ruoli tecnico-professionali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris, richiamando il proprio costante orientamento in casi analoghi, secondo cui il ricorrente non avrebbe dovuto essere sottoposto ai requisiti di cui all'art. 1 del d.m. n. 166/2019, ma a quelli previsti dall'art. 2 per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato e disponendo l'ammissione del ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo, incluso il tirocinio previsto dal bando per la selezione degli operatori. La decisione è stata adottata impregiudicata ogni questione di rito e di merito; il TAR ha fissato l'udienza pubblica del 21 luglio 2026. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati in posizione migliore nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha applicato i presupposti accogliendo la domanda cautelare.
art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
Il TAR ha ritenuto che il ricorrente non dovesse essere sottoposto agli accertamenti previsti da questa disposizione.
art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali
È la disposizione che, secondo la valutazione cautelare del TAR, avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti del ricorrente.
art. 8 decreto n. 3515 del 23 settembre 2025
i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso
La legittimità del richiamo ai requisiti dell'art. 1, anziché a quelli dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019, è stata posta in contestazione e valutata cautelarmente come censura dotata di sufficiente fumus boni iuris.
art. 10 del bando per la selezione degli operatori
Prevede il tirocinio cui il ricorrente deve essere ammesso nell'ambito del prosieguo dell'iter selettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In una procedura di reclutamento, l'amministrazione deve applicare ai candidati i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale propri del ruolo e della qualifica oggetto della selezione; non è legittimo sottoporre il candidato ai requisiti previsti per un diverso ruolo professionale.
- Sussiste un sufficiente fumus boni iuris per la tutela cautelare quando l'esclusione da una procedura selettiva dipende dall'applicazione di requisiti di idoneità riferiti a un ruolo diverso da quello oggetto del reclutamento, specie in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato dello stesso giudice.
- L'accoglimento della domanda cautelare può comportare non solo la sospensione dell'esclusione, ma anche l'ammissione del candidato al prosieguo dell'iter selettivo, compreso il tirocinio previsto dal bando, in attesa della decisione di merito.
- Quando l'accoglimento del ricorso può pregiudicare i candidati collocati in posizione migliore in graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notifica per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.
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