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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46923/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

PAPUCCI impugna l'ordinanza che aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30/01/2020 che aveva riconosciuto in Italia una sentenza di condanna emessa in Albania. Le doglianze principali riguardavano: 1) la non esecutività della sentenza straniera per illegittima formazione del titolo, in particolare per una citazione/ notifica irregolare (la Corte aveva notificato l'avviso di deposito al difensore d'ufficio e indicato domicilio ex art.161, comma 4 cod. proc. pen., senza che risultasse nel fascicolo la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art.161 comma 1); 2) profili di merito sul riconoscimento (presunta non riconoscibilità per mancanza di querela per il reato di furto, possibile sospensione condizionale della pena in Italia, computo della custodia cautelare estradizionale). Il rilievo centrale del ricorso è la nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di riconoscimento, che osterebbe alla definitività ed esecutorietà del titolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione ha giurisdizione per verificare la regolarità formale del titolo esecutivo (in particolare la correttezza della notificazione dell'avviso di deposito da cui decorre il termine per impugnare) e che la Corte d'appello investita della questione avrebbe dovuto esaminare la nullità della notificazione. Nel caso concreto nel fascicolo non risultava il verbale che giustificasse l'uso della procedura di cui all'art.161, comma 4, cod. proc. pen.; pertanto la notifica appare radicalmente nulla e ciò osta all'esecutività della sentenza. La Cassazione ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione affinché compia gli accertamenti prescritti dall'art.666, comma 5, cod. proc. pen., verifichi la nullità della notificazione, sospenda se del caso l'esecuzione e disponga gli atti necessari (eventuale rinnovazione della notificazione e conseguenti effetti sui termini di impugnazione).

Norme richiamate

  • art. 734 cod. proc. pen.

    Disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere; la deliberazione sul riconoscimento può avvenire anche con procedimento in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art.127.

  • art. 738 cod. proc. pen.

    Equipara la sentenza di riconoscimento, a ogni effetto, al giudicato della sentenza di condanna pronunciata in procedimento penale ordinario; richiama le forme dell'art.127 per lo svolgimento del procedimento.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola le forme del procedimento quando la Corte d'appello fissa l'udienza in camera di consiglio; stabilisce termini e modalità di impugnazione connesse all'avviso di deposito.

  • art. 128 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di dare avviso di deposito della sentenza alle parti; dalla notificazione dell'avviso decorre il termine per impugnare.

  • art. 161, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen.

    L'art.161 richiede che l'interessato sia invitato a dichiarare o eleggere domicilio; il comma 4 consente la notificazione al difensore domiciliatario soltanto ove legittimamente costituito il domicilio. La mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio rende invalida la notificazione effettuata con la procedura di cui al comma 4.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Definisce il passaggio in giudicato (autorità di cosa giudicata) e le condizioni di irrevocabilità delle sentenze, rilevante per la formazione del titolo esecutivo.

  • art. 624, 650 cod. proc. pen.

    Norme richiamate a supporto della distinzione tra autorità di cosa giudicata ed esecutività del provvedimento e della correlazione tra irrevocabilità ed esecutorietà.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione i poteri e gli accertamenti necessari sulla regolarità degli atti esecutivi e sulle notificazioni che incidono sulla definitività del titolo; è il riferimento per gli accertamenti disposti con il rinvio.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile spazio applicativo per i vizi attinenti al titolo esecutivo anche nelle sentenze di riconoscimento; concerne l'ambito delle eccezioni in sede esecutiva.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Menziionato in riferimento alle istanze di restituzione in termini: non è possibile usare tale rimedio per rimettere in discussione la sentenza di riconoscimento quando il condannato ha avuto la possibilità di difendersi, salvo vizi attinenti al titolo esecutivo.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione il giudice controlla esclusivamente vizi attinenti al titolo esecutivo (irrevocabilità ed eseguibilità): non può riemettere in discussione il merito della decisione di riconoscimento salvo che il vizio attenga alla formazione del titolo (es. sentenza emessa a non judice o illegittimità intrinseca della pena).
  • La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza è cruciale: dalla sua validità decorre il termine per impugnare; una notificazione nulla o invalida impedisce la definitività e l'esecutorietà del titolo.
  • Non è sufficiente che la notificazione sia stata effettuata al difensore d'ufficio o indicata come eseguita ai sensi dell'art.161, comma 4, se nel fascicolo non risulta la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art.161 comma 1: in assenza di tale atto la notifica è radicalmente nulla.
  • Quando l'esecuzione è già iniziata, il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di sospendere l'esecuzione e disporre la rinnovazione della notifica se accerta la nullità, con conseguente riapertura dei termini per l'impugnazione.
  • Le questioni di incompatibilità tra i reati stranieri e il diritto interno (es. necessità della querela, sospensioni condizionali) devono essere prospettate e valutate nella fase di riconoscimento; tuttavia, se tali questioni determinano l'impossibilità materiale o giuridica di eseguire la pena, possono assumere rilievo in sede esecutiva come vizi di eseguibilità del titolo.
  • In presenza di procedure di riconoscimento svolte in corti diverse o di atti processuali complessi, è opportuno verificare preventivamente la documentazione relativa alle notificazioni e alle dichiarazioni di domicilio per evitare l'avvio di esecuzioni inefficaci o suscettibili di sospensione.

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