Sentenza n. 12742/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; -della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022, comprensivo degli allegati, con cui la Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 632.467,00 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale che imputava all'impresa € 632.467,00
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i provvedimenti ministeriali, interistituzionali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. 115/2022, con i quali era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 e determinata la quota di ripiano posta a suo carico. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano nella misura prevista dalla disciplina sopravvenuta e ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e del versamento effettuato ai sensi della disciplina sopravvenuta. Secondo il giudice, l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali determina l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha ritenuto di non poter procedere all'esame nel merito delle censure. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per giustificati motivi, in considerazione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli atti di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e della determinazione degli oneri di ripiano a carico delle imprese fornitrici.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
È richiamato quale fondamento degli atti adottati per l'accertamento e la ripartizione degli oneri di payback relativi agli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025
Prevede che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l'obbligazione sostanziale controversa e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non procede all'esame nel merito delle censure quando la parte titolare dell'interesse azionato dichiara, in presenza di sopravvenienze rilevanti, il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della controversia.
- La disciplina che collega al versamento integrale di una quota predeterminata degli importi dovuti l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio già pendente avente a oggetto gli atti di determinazione della medesima obbligazione.
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