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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3460/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha promosso ricorso per la revocazione dell'ordinanza n. 32996/2021 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria), deducendo che era intervenuta una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017 (c.d. "rottamazione dei ruoli") che però, secondo la ricorrente, non era stata portata a conoscenza del Collegio al momento della decisione. La domanda di revocazione era basata sulla presunta esistenza di un errore di fatto che avrebbe indotto la Corte a decidere diversamente.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato come manifestamente infondato. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'unico mezzo di impugnazione contro le sentenze di Cassazione è la revocazione per errore di fatto (artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.) e ha concluso che nel caso concreto non ricorreva errore di fatto revocatorio: la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata non era mai stata effettivamente prodotta o fatta parte degli atti in capo alla Corte, pertanto non poteva esservi stata una errata percezione di un fatto processuale. Sono state condannate le spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte della ricorrente soccombente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • codice di procedura civile

    art. 391-bis e art. 395 n. 4

    Solo la revocazione per errore di fatto (prevista dagli artt. citati) è esperibile contro le sentenze della Corte di Cassazione; tale errore deve consistere in una svista materiale o in una errata percezione di fatti documentali immediatamente e incontrovertibilmente rilevabili.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in rapporto alle forme della pubblica udienza (misure processuali per svolgimento udienze in deroga/online); citata in relazione alla celebrazione dell'udienza pubblica in cui è stata discussa la causa.

  • d.l. n. 148/2017 ("rottamazione dei ruoli")

    Strumento di definizione agevolata degli atti esecutivi e dei carichi affidati agli agenti di riscossione; la semplice dichiarazione di adesione, se non documentata e non parte del processo, non integra un elemento idoneo a configurare errore di fatto ai fini della revocazione.

  • d.P.R. n. 115/2002

    art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis

    Prevede che, in presenza dei presupposti (infondatezza, inammissibilità o improcedibilità del ricorso), il giudice dia atto della necessità del versamento da parte del ricorrente soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Avverso le decisioni della Corte di Cassazione la revocazione è ammessa solo per errore di fatto: deve trattarsi di un errore materiale o di una svista immediatamente e oggettivamente rilevabile dai documenti processuali.
  • Un fatto non presente nel materiale processuale al momento della decisione (es. un'adesione a una definizione agevolata mai prodotta in causa) non può costituire errore di fatto: per ottenere la revoca è necessario che l'elemento che si assume erroneamente ignorato fosse già parte del fascicolo giudiziario.
  • Se si intende far valere la adesione a misure estintive/definitive (es. "rottamazione"), tale adesione e la relativa documentazione devono essere tempestivamente depositate e formalmente acquisite al processo, altrimenti non incidono sulla decisione di merito o di legittimità.
  • Le pretesi infondate o inammissibili impugnazioni possono comportare l'aggravio delle spese e l'ulteriore contributo unificato: valutare il profilo di merito e la documentazione prima di proporre ricorsi di revocazione.
  • In fase preventiva: conservare e depositare tempestivamente qualsiasi atto che rilevi per la sorte del processo (pagamenti, adesioni, definizioni), ed esplicitamente richiedere l'acquisizione agli atti affinché non si creino profili di inammissibilità per assenza di prova documentale.

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