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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 210/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del GUP di Foggia che aveva applicato al Maiolo una pena concordata (patteggiamento) per reato continuato; nel ricorso si denunciava violazione di legge (art. 446, comma terzo, citato nel ricorso) sostenendo che la volontà dell'imputato di definire la propria posizione ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non sarebbe stata espressa "personalmente o a mezzo di procuratore speciale". Con successivi "motivi aggiunti" si lamentava il mancato proscioglimento per alcuni reati e profili relativi all'applicazione dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dagli atti risultava che la volontà di accedere al patteggiamento era stata validamente espressa dai difensori muniti di procura speciale (documentazione e sentenza lo attestavano). I "motivi aggiunti" sono stati dichiarati preclusi perché non attinenti ai capi enunciati nell'originario gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a) c.p.p. e perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; inoltre sul merito la sentenza impugnata è ritenuta immune dai vizi denunciati in ordine al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'art. 81 c.p., con richiamo a giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La definizione della posizione mediante patteggiamento richiede la manifestazione di volontà dell'imputato; tale volontà può essere validamente espressa tramite difensore solo se è presente una procura speciale, come verificato nel caso.

  • art. 446, comma terzo

    Norma richiamata nel ricorso come presunta violata riguardo alla procedura di decisione sulla richiesta di patteggiamento; il giudice ha ritenuto la censura infondata alla luce della documentazione che comprovava la corretta espressione della volontà.

  • art. 581, lett. a) c.p.p.

    Limita l'oggetto dei motivi aggiunti ai capi o punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di gravame: i motivi aggiunti che non rispettano tale vincolo sono preclusi.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Indica i casi in cui possono essere introdotti nuovi motivi: nel caso i motivi aggiunti non rientravano nelle ipotesi previste e quindi sono inammissibili.

  • art. 81 c.p.

    Regola la determinazione della pena in caso di reati concorrenti/continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la metodologia adottata dal giudice che ha scorporato la quota riferibile ai reati esclusi, salvo che le parti non avessero preventivamente determinato la misura riferibile ai singoli reati (circostanza non verificata nella specie).

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel contesto di pronunce sullo status di taluni reati (es. esclusi dalla decisione); inciso giurisprudenziale utile a valutare l'assetto della pronuncia complessiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e, ove ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende: applicata per ritenuta colpa nella determinazione dell'inammissibilità attribuita alla volontà del ricorrente.

Massime di principio

  • La volontà di concludere con patteggiamento può essere espressa tramite difensore solo se esiste una procura speciale e la relativa documentazione dev'essere agli atti: in mancanza la contestazione può avere rilievo, ma la prova formale della procura fa venire meno la censura.
  • Motivi aggiunti presentati dopo l'atto di impugnazione sono preclusi se non riguardano i capi o i punti enunciati nell'originario ricorso (art. 581, lett. a) c.p.p.) o se non rientrano nelle eccezioni previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; dunque occorre valutare attentamente l'oggetto dell'impugnazione iniziale prima di introdurre ulteriori censure.
  • Nel patteggiamento che coinvolge più reati, quando alcuni reati sono esclusi dalla pronuncia, il giudice può rideterminare la pena mediante scorporo di una quota riferibile ai reati esclusi senza alterare il patto negoziale solo se le parti non hanno previamente determinato la misura sanzionatoria riferibile ai singoli reati; se le parti avevano già determinato le singole quote, ogni variazione può costituire indebita alterazione del negozio.
  • Gli appelli manifestamente infondati o mal fondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende quando sussistono profili di colpa e un abuso del diritto di impugnazione.
  • Per evitare inammissibilità o sanzioni è fondamentale curare la forma e la documentazione (procure speciali, atti comprovanti volontà processuali) e limitare i motivi nuovi a quelli effettivamente ammessi dalla normativa procedurale.

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