Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due fatture per energia elettrica relative ai mesi di novembre e dicembre 2008, emesse nel maggio 2009 da una società che assumeva di essere subentrata, in regime di salvaguardia, a un precedente venditore. L'università aveva in precedenza stipulato un contratto di fornitura con la precedente società e sosteneva di aver pagato le fatture a quest'ultima, ritenuta creditore apparente, senza essere stata tempestivamente informata del subentro. La fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 599 mila euro; l'opposizione era rigettata in primo grado, ma la corte d'appello revocava il decreto e riteneva liberatorio il pagamento al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c., valorizzando il ritardo nella fatturazione e l'assenza di prova di una comunicazione formale di subentro idonea a far conoscere all'università il cambio del fornitore. La società ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) deduceva il giudicato interno sulla prima ratio decidendi del tribunale, assumendo che l'appello avesse contestato solo la mancata comunicazione del subentro e non anche la mancata prova del pagamento al precedente gestore; 2) lamentava violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d'appello avrebbe riconosciuto d'ufficio la prova del pagamento senza considerare una comunicazione di AEM Torino Distribuzione che avrebbe reso conoscibile il subentro; 3) censurava l'applicazione dell'art. 1189 c.c. e le valutazioni presuntive sulla buona fede dell'università, deducendo che il giudice avrebbe trascurato gli indizi della conoscibilità del subentro e l'asserita negligenza del debitore; 4) contestava il mancato ingresso di prove testimoniali volte a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi e la condotta negligente dell'università. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando in particolare che l'appello dell'università aveva ritualmente censurato anche il capo relativo al mancato pagamento al precedente gestore, che le due rationes della sentenza di primo grado non erano autonome in senso tale da determinare giudicato interno, che la motivazione d'appello era sufficiente e che le doglianze sulla conoscibilità del subentro difettavano di autosufficienza; ha inoltre escluso la decisività delle prove testimoniali richieste. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società fornitrice di energia. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente escluso il giudicato interno, poiché l'appello dell'università investiva anche la statuizione sulla mancata prova del pagamento al precedente gestore e, comunque, le due ragioni decisive di primo grado non erano autonome. Ha poi considerato inammissibili o infondati gli ulteriori motivi, escludendo vizi motivazionali e di violazione di legge, nonché la decisività delle prove non ammesse. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1189 c.c.
Il pagamento effettuato al creditore apparente è liberatorio se il debitore è in buona fede e il suo affidamento è scusabile; il giudice deve verificare anche la ragionevolezza dell'affidamento, non bastando una mera allegazione della mancata conoscenza del subentro.
art. 329, co. 2 c.p.c.
La formazione del giudicato interno richiede che il capo della decisione non sia stato impugnato; se la censura investe la ratio logica collegata, non si determina preclusione su un capo inscindibilmente connesso.
art. 336, co. 1 c.p.c.
La riforma della decisione impugnata travolge i capi dipendenti; la corte d'appello può riesaminare il capo collegato alla ratio impugnata.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere specifiche censure ai capi della sentenza impugnata; nel caso concreto la censura dell'università è stata ritenuta sufficiente a investire anche la statuizione sul pagamento al precedente gestore.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice d'appello esamina una questione ritualmente devoluta con l'impugnazione.
art. 115 c.p.c.
Le doglianze sulla valutazione delle prove devono rispettare i canoni di specificità e autosufficienza; non è ammissibile una critica meramente assertiva dell'apprezzamento del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura alla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito, ma deve evidenziare un errore di regola valutativa nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la corte d'appello ha motivato in modo adeguato sul pagamento al creditore apparente e sulla mancata prova della comunicazione di subentro.
art. 2697 c.c.
La parte che invoca l'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente deve allegare e provare i fatti che integrano la buona fede e l'affidamento scusabile, mentre la controparte deve contestarne specificamente gli elementi.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva richiede una valutazione globale e coerente degli indizi; la ricorrente lamentava che la corte d'appello non avesse considerato tutti gli elementi asseritamente idonei a provare la conoscibilità del subentro.
art. 366, n. 6 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere indicati in modo specifico gli atti e i documenti su cui la censura si fonda; la doglianza sulla comunicazione AEM è stata ritenuta priva di autosufficienza.
art. 24 Cost.
È stata evocata dalla ricorrente a sostegno della dedotta mancata ammissione di prove testimoniali, ma la censura è stata ritenuta priva di decisività.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo all'istruttoria, ma senza incidere sull'esito perché la prova richiesta è stata ritenuta non decisiva.
art. 210 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di richieste istruttorie, ma la Corte ha escluso la necessità di ulteriore attività probatoria.
art. 356 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma quando la parte appellante censuri una ratio decidendi che, in concreto, è logicamente intrecciata con l'altra statuizione posta a base della decisione di primo grado; in tal caso il giudice d'appello può riesaminare entrambe le questioni.
- L'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. presuppone non solo l'apparenza del diritto, ma anche la buona fede del debitore e la scusabilità del suo affidamento; chi invoca tale regime deve allegare e provare gli elementi che rendono non colpevole l'errore sulla titolarità del credito.
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla valutazione delle prove e dei fatti decisivi devono essere specifiche, autosufficienti e riferite agli atti rilevanti; non è sufficiente riproporre la propria lettura del materiale istruttorio.
- La mancata ammissione di prove testimonali o ulteriori istruttorie non integra vizio se, alla luce della motivazione accolta, tali prove non appaiono decisive per modificare l'esito della lite.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manchi al minimo costituzionale; è sufficiente quando renda intelligibile il percorso logico seguito nella valutazione dei fatti e delle prove.
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