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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19835 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva annullato nel merito l'avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP 2003. I motivi principali riguardavano: l'erronea dichiarazione di assorbimento della contestazione relativa alla rettifica dei valori di vendita di cinque villette a schiera, questione distinta da quella sull'imputazione temporale dei ricavi; e la violazione del principio di competenza, secondo cui i ricavi derivanti dalle vendite immobiliari devono essere imputati all'anno in cui si conclude il contratto di vendita. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contestando, tra l'altro, la sottoscrizione dell'avviso e la validità della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato assorbito il terzo motivo e inammissibili i motivi del ricorso incidentale del contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il rinvio dovrà esaminare anche la contestazione autonoma relativa ai valori di vendita delle villette, senza considerarla assorbita dalla questione della competenza temporale dei ricavi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75

    I ricavi devono essere imputati per competenza nell'anno di conclusione del contratto di vendita.

    La Corte ha ribadito che i ricavi devono essere contabilizzati e tassati nell'esercizio di competenza, individuato, per le vendite considerate, nell'anno di conclusione del contratto. L'assenza di un danno erariale non rende di per sé irrilevante la violazione del principio di competenza.

  • Art. 276, comma 2, c.p.c.

    Il giudice deve esaminare le questioni rilevanti secondo l'ordine logico e non può dichiarare assorbita una domanda o una censura autonoma quando essa non dipende dalla questione già decisa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio territorialmente competente o da altro soggetto legittimato secondo l'organizzazione dell'amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, la sottoscrizione da parte del dirigente dell'ufficio locale è stata ritenuta valida.

  • Art. 155 c.p.c.

    Quando il termine processuale scade di sabato, esso è prorogato secondo le regole previste per i termini che scadono in giorno festivo; pertanto, il ricorso per cassazione non è stato ritenuto tardivo.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi deduce vizi fondati su documenti o atti processuali deve trascriverne o indicarne in modo adeguato il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di verificare direttamente la censura. Il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Una questione fiscale autonoma, come la rettifica del valore di vendita, non può essere dichiarata assorbita solo perché il giudice ha deciso un'altra questione relativa alla competenza temporale dei ricavi; entrambe devono essere esaminate se potenzialmente decisive.
  • Il principio di competenza fiscale deve essere rispettato anche quando lo spostamento dei ricavi tra esercizi non determina, in concreto, un danno erariale immediato: l'errata imputazione temporale resta una violazione rilevante.
  • La validità dell'avviso di accertamento dipende dalla sottoscrizione da parte del soggetto competente secondo la legge e l'organizzazione dell'ufficio; la firma del dirigente dell'ufficio territorialmente competente può essere sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure basate su documenti, relate di notifica o altri atti devono riportare il contenuto rilevante degli atti stessi; il semplice richiamo a documenti non trascritti può comportare l'inammissibilità.
  • Se una sentenza viene cassata con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia rispettando i principi indicati dalla Corte di cassazione e, di regola, non può introdurre domande o questioni nuove.

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