Circolare numero 9 del 16-1-2001
L’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede l’aumento dell’importo della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e l’estensione del diritto ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2001 alla disciplina della maggiorazione sociale prevista dalla legge n. 544/1988. Dal 1° gennaio 2001 aumentano gli importi per pensionati tra 60 e 65 anni, tra 65 e 75 anni e per gli ultrasettantacinquenni, e il beneficio viene esteso anche ai titolari di pensioni a carico di forme esclusive e sostitutive dell’AGO. Sono riepilogati i requisiti anagrafici e reddituali, i redditi da considerare o escludere, le modalità di attribuzione d’ufficio o a domanda e le regole speciali per le domande presentate entro il 30 giugno 2001.
Aumento e estensione della maggiorazione sociale per i pensionati dal 1° gennaio 2001
Maggiorazione sociale: modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2001
La circolare illustra l’impatto della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulla disciplina della maggiorazione sociale prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544. Le innovazioni riguardano l’aumento degli importi dal 1° gennaio 2001, l’estensione del beneficio a ulteriori categorie di pensionati e le regole applicative su requisiti, redditi, decorrenza e presentazione delle domande.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento normativo è fondato sull’articolo 69, commi 3 e 4, della legge n. 388/2000. Il comma 3 modifica la misura della maggiorazione sociale per i trattamenti pensionistici già disciplinati dalla legge n. 544/1988; il comma 4 estende la maggiorazione, alle stesse condizioni, anche ai titolari di pensioni a carico di forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
La circolare richiama inoltre la disciplina originaria dell’articolo 1 della legge n. 544/1988, secondo cui la maggiorazione spetta a domanda ai pensionati che abbiano compiuto 60 anni e che non dispongano di redditi oltre i limiti previsti.
Nuovi importi della maggiorazione sociale
Dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale viene rideterminata come segue:
- lire 20.000 mensili in più per i pensionati con età compresa tra 60 e 65 anni;
- lire 80.000 mensili in più per i pensionati con età compresa tra 65 e 75 anni;
- lire 100.000 mensili in più per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni.
La circolare evidenzia che, in termini di importo mensile complessivo, il beneficio passa:
- da lire 30.000 a lire 50.000 per gli ultrasessantenni;
- da lire 80.000 a lire 160.000 per gli ultrasessantacinquenni;
- da lire 80.000 a lire 180.000 per gli ultrasettantacinquenni.
Le variazioni decorrono dal mese successivo a quello del compimento dell’età rilevante. La prestazione continua a spettare per tredici mensilità.
Soggetti beneficiari e trattamenti interessati
La novità più rilevante è l’estensione della maggiorazione sociale, dal 1° gennaio 2001, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’AGO, sempre alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544/1988.
Per i fondi gestiti dall’Istituto, la circolare precisa che la maggiorazione può essere attribuita, se ne ricorrono i presupposti, ai titolari di pensione a carico:
- del Fondo Volo;
- del Fondo Dazio;
- dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, che conservano la disciplina propria dei fondi sostitutivi;
- del Fondo speciale pensioni dipendenti dalla FF.SS. Spa.
Requisiti reddituali e misura della prestazione
Il diritto alla maggiorazione e la sua misura dipendono dalla situazione reddituale del pensionato e, nei casi di coniugio non separato, anche del coniuge.
Per il pensionato non coniugato, ovvero legalmente ed effettivamente separato, la prestazione spetta se i redditi personali sono inferiori al limite formato dalla somma del trattamento minimo annuo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e dell’importo annuo della maggiorazione sociale previsto in relazione all’età.
Per il pensionato coniugato non separato, il requisito reddituale è duplice:
- il reddito personale non deve superare il limite personale;
- il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare il limite dato dalla somma del trattamento minimo annuo, della maggiorazione sociale spettante e dell’assegno sociale.
Quando i redditi restano sotto i limiti ma non consentono l’attribuzione piena, la misura annua si determina in base alla differenza tra i limiti e i redditi posseduti. Nei casi di coniugio, la maggiorazione è pari al minore dei due importi ottenuti dal calcolo sul reddito personale e su quello cumulato. L’importo annuo così determinato, diviso per tredici, costituisce l’importo mensile della prestazione.
Redditi da considerare e redditi esclusi
Ai fini dell’accertamento del diritto e della misura devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi:
- redditi esenti da imposte;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva;
- redditi prodotti all’estero;
- redditi percepiti in Italia presso enti od organismi internazionali;
- reddito della casa di abitazione, anche se fiscalmente deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986 come modificato dalla legge n. 388/2000.
Restano esclusi, oltre ai trattamenti di famiglia comunque denominati, i redditi derivanti da:
- pensioni di guerra;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- indennità per ciechi parziali e indennità di comunicazione per sordi prelinguali previste dalla legge n. 508/1988;
- indennizzi della legge n. 210/1992 per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- rimborso forfettario di lire 200.000 per l’anno 2000 previsto dal decreto-legge n. 268/2000;
- importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10, della legge n. 388/2000.
Non concorrono inoltre al reddito i sussidi economici erogati da Comuni o altri enti agli anziani quando siano destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e privi del requisito della continuità.
Procedura di attribuzione: ufficio e domanda
Per i soggetti che già percepiscono la maggiorazione sociale, gli aumenti introdotti dalla legge finanziaria 2001 vengono liquidati d’ufficio con effetto dal 1° gennaio 2001.
I soggetti che non sono titolari della maggiorazione ma che potrebbero ottenerla grazie ai nuovi importi o all’estensione alle nuove forme pensionistiche devono presentare una specifica domanda, corredata da:
- dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia;
- comunicazione dei redditi percepiti nell’anno della domanda dal richiedente;
- eventuale comunicazione dei redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- compilazione sul modello RED richiamato nel messaggio n. 502 del 22 dicembre 2000.
In via ordinaria, la decorrenza del beneficio coincide con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Decorrenza speciale per le domande presentate entro il 30 giugno 2001
La circolare richiama l’articolo 78, comma 10, della legge n. 388/2000, che introduce una disciplina più favorevole per chi presenti la domanda entro il 30 giugno 2001 pur possedendo i requisiti di cui alla legge n. 544/1988, come modificata.
In tal caso, la maggiorazione decorre:
- dal 1° gennaio 2001, oppure
- dal mese successivo al compimento dell’età prevista, se tale compimento avviene in data successiva.
Limiti di reddito per l’anno 2001
Gli allegati alla circolare riportano i limiti previsionali di reddito per il 2001.
Per i pensionati ultrasessantenni:
- limite di reddito personale: lire 10.255.700;
- per i coniugati, limite di reddito cumulato: lire 18.831.150.
Per i pensionati ultrasessantacinquenni:
- limite di reddito personale: lire 11.685.700;
- per i coniugati, limite di reddito cumulato: lire 20.261.150.
Per i pensionati ultrasettantacinquenni:
- limite di reddito personale: lire 11.945.700;
- per i coniugati, limite di reddito cumulato: lire 20.521.150.
I valori sono costruiti sommando il trattamento minimo annuo e la maggiorazione sociale corrispondente, mentre il limite cumulato aggiunge anche l’importo annuo dell’assegno sociale. La circolare invita le sedi a definire con la massima celerità le domande, in ragione della rilevanza sociale degli interventi introdotti dalla legge finanziaria 2001.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare commenta l’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che modifica la disciplina della maggiorazione sociale prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544. Le novità riguardano sia l’entità degli importi sia l’estensione del beneficio a ulteriori categorie di pensionati.
Nuovi importi della maggiorazione sociale
Dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale viene incrementata di lire 20.000 mensili per i pensionati tra 60 e 65 anni, di lire 80.000 mensili per i pensionati tra 65 e 75 anni e di lire 100.000 mensili per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni. La circolare specifica che gli importi mensili passano, rispettivamente, da lire 30.000 a lire 50.000, da lire 80.000 a lire 160.000 e da lire 80.000 a lire 180.000.
Decorrenza e durata del beneficio
Le variazioni economiche decorrono dal mese successivo a quello del compimento dell’età prevista. La maggiorazione sociale spetta per tredici mensilità e può essere riconosciuta in misura intera o ridotta in funzione della situazione reddituale del pensionato e, se coniugato, del coniuge.
Estensione alle pensioni delle forme esclusive e sostitutive dell’AGO
Dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544/1988. Per i fondi gestiti dall’Istituto, il beneficio è riconoscibile, se sussistono i requisiti, ai pensionati del Fondo Volo, del Fondo Dazio, dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici e del Fondo speciale pensioni dipendenti della FF.SS. Spa.
Requisiti reddituali e criteri di calcolo
Per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato, il diritto sussiste se i redditi personali sono inferiori al limite dato dalla somma del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della maggiorazione sociale spettante in relazione all’età. Per il pensionato coniugato non separato, oltre al limite personale, deve risultare inferiore anche il reddito cumulato con quello del coniuge rispetto alla somma del trattamento minimo annuo, della maggiorazione sociale e dell’assegno sociale. La misura annua della prestazione, nei casi di reddito parziale, si determina secondo la differenza tra i limiti applicabili e i redditi posseduti; per i coniugati, il beneficio è pari al minore dei due importi risultanti dal calcolo sul reddito personale e su quello cumulato.
Redditi da considerare ed esclusioni
Ai fini del diritto e della misura devono essere considerati tutti i redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, nonché i redditi prodotti all’estero o presso organismi internazionali. Va considerato anche il reddito della casa di abitazione. Restano esclusi, oltre ai trattamenti di famiglia, i redditi da pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali e per sordi prelinguali, indennizzi per danni da vaccinazioni/trasfusioni/emoderivati, il rimborso forfettario di lire 200.000 per il 2000 e l’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dall’articolo 70, commi 7-10, della legge n. 388/2000; non si computano inoltre i sussidi economici comunali o di altri enti con carattere non continuativo e legati a bisogni contingenti.
Attribuzione d’ufficio e su domanda
Per chi già percepisce la maggiorazione sociale, gli aumenti previsti dalla legge n. 388/2000 sono posti in pagamento d’ufficio dal 1° gennaio 2001. Chi non ne è titolare ma può beneficiarne per effetto dei nuovi limiti di reddito o dell’estensione alle nuove categorie deve presentare domanda con dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia e indicazione dei redditi propri e dell’eventuale coniuge, compilata sul modello RED. In via ordinaria la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Decorrenza agevolata per le domande entro il 30 giugno 2001
L’articolo 78, comma 10, della legge n. 388/2000 prevede che, per i soggetti che possiedono i requisiti e presentano domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorra dal 1° gennaio 2001 oppure dal mese successivo a quello del compimento dell’età prevista, se tale compimento è successivo.
Limiti di reddito previsionali per il 2001
Gli allegati riportano i limiti previsionali per il 2001. Per i pensionati ultrasessantenni il limite personale è lire 10.255.700 e, per i coniugati, il limite cumulato è lire 18.831.150. Per gli ultrasessantacinquenni il limite personale è lire 11.685.700 e il limite cumulato lire 20.261.150. Per gli ultrasettantacinquenni il limite personale è lire 11.945.700 e il limite cumulato lire 20.521.150. I valori derivano dalla somma del trattamento minimo annuo e della maggiorazione sociale spettante, con aggiunta dell’assegno sociale per il limite cumulato.
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