Circolare numero 7 del 11-1-2001
Dal 1° gennaio 2001 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2001, i limiti di reddito familiari rilevanti sia per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione dei lavoratori autonomi, sia per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari in base al carico. Le tabelle si applicano dal 1° gennaio 2001 e sono distinte per composizione del nucleo, presenza di figli minori o equiparati, stato civile del richiedente e presenza di soggetti totalmente inabili. Sono richiamate anche le categorie escluse dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, per le quali continuano ad applicarsi le discipline previgenti.
Aggiornamento per il 2001 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
Aggiornamento 2001 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
La circolare contiene l'aggiornamento dei limiti di reddito da applicare dal 1° gennaio 2001 ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e per i pensionati delle gestioni speciali. Vengono inoltre indicati i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari e richiamate le categorie di soggetti interessati e le definizioni di figli e genitori equiparati.
Ambito soggettivo
Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per questi soggetti continuano a operare, rispettivamente, la normativa sugli assegni familiari e quella sulle quote di maggiorazione di pensione.
Effetti della perdita del diritto ai trattamenti di famiglia
La circolare precisa che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto delle norme sul reddito familiare non determina automaticamente la perdita di altri diritti e benefici connessi alla vivenza a carico. Per tale ragione vengono riportati anche i limiti di reddito relativi ai genitori, pur se non rilevanti direttamente ai fini delle prestazioni familiari.
Aggiornamento dei limiti annuali per il 2001
Ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 2000 il tasso indicato è pari all'1,7%. Le tabelle aggiornate, in lire e in euro, sono quindi applicabili dal 1° gennaio 2001.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
In applicazione delle regole di perequazione automatica, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato per il 2001 in L. 738.900 mensili, pari a euro 381,61. Su questa base, i limiti mensili di reddito ai fini dell'accertamento del carico e del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono stabiliti in:
- L. 1.040.650, pari a euro 537,45, per il coniuge, un genitore, ciascun figlio od equiparato;
- L. 1.821.100, pari a euro 940,52, per due genitori.
Gli stessi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente dell'indice unitario di mantenimento.
Tabelle annuali allegate
La circolare richiama quattro allegati con le tabelle dei limiti annuali di reddito da applicare dal 1° gennaio 2001:
- Tabella 1: disciplina generale per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione;
- Tabella 2: soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili, con maggiorazione del 10%;
- Tabella 3: nuclei con persone totalmente inabili, con maggiorazione del 50%;
- Tabella 4: combinazione delle condizioni della tabella 2 e della tabella 3, con maggiorazione del 60%.
Per ciascuna tabella i limiti variano in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e distinguono tra soglia oltre la quale cessa il trattamento per il primo figlio o per il genitore a carico e soglia oltre la quale cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione.
Soggetti equiparati e casi esclusi
Ai fini dell'applicazione delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti. Sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l'interessato sia stato affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.
Adempimenti informativi e aggiornamento delle procedure
La circolare segnala che le procedure di calcolo delle pensioni sono già state aggiornate in conformità ai nuovi limiti. Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della comunicazione alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali interessate.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti continuano ad applicarsi, rispettivamente, la disciplina degli assegni familiari e quella delle quote di maggiorazione di pensione.
Effetti della cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia
La perdita del diritto ai trattamenti di famiglia in base ai limiti di reddito familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico. La circolare richiama infatti anche i limiti di reddito relativi ai genitori, pur se non rilevanti ai fini delle prestazioni familiari.
Aggiornamento dei limiti di reddito per il 2001
I limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 2000 il tasso di inflazione programmato è indicato nell'1,7%. Le tabelle aggiornate, in lire ed euro, si applicano dal 1° gennaio 2001.
Trattamento minimo e limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
Per il 2001 il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in L. 738.900 mensili, pari a euro 381,61. In base a tale importo, i limiti mensili di reddito per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono pari a L. 1.040.650 (euro 537,45) per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e a L. 1.821.100 (euro 940,52) per due genitori. Gli stessi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente dell'indice unitario di mantenimento.
Tabelle dei limiti annuali di reddito per lavoratori autonomi e pensionati
Gli allegati da 1 a 4 riportano le tabelle, dal 1° gennaio 2001, per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Le tabelle distinguono tra: generalità dei soggetti; soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili; nuclei con persone totalmente inabili; e combinazioni delle due ultime condizioni. Gli importi sono graduati in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e prevedono soglie diverse per la cessazione del trattamento per il primo figlio o genitore a carico e per la cessazione di tutti gli assegni.
Definizione di figli e genitori equiparati
Per l'applicazione delle tabelle sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti. Sono esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l'interessato sia stato affidato; sono esclusi nonni e bisnonni.
Comunicazione e aggiornamento delle procedure
Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali interessate.
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