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Circolare

Circolare numero 6 del 11-1-2001

Con le presenti istruzioni viene istituita la contabilità separata della gestione a ripartizione del Fondo clero in sostituzione di quella relativa alla copertura di capitali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 1° gennaio 2000, il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica passa dal sistema a copertura di capitali al sistema a ripartizione. Di conseguenza la contabilità separata assume il codice "CLR" in sostituzione di "CLL". Vengono elencati i conti soppressi e i corrispondenti nuovi conti da utilizzare, con istruzioni per lo storno dei saldi entro il 31 gennaio 2001 e con l’indicazione che i conti di contropartita per il riporto a nuovo non vanno stornati. Alcuni conti dovranno essere chiusi a pareggio e non potranno essere ripresi nell’esercizio 2001, mentre i nuovi conti indicati dovranno essere riaperti nel nuovo esercizio.

Passaggio del Fondo clero da "CLL" a "CLR" dal 1° gennaio 2000

Passaggio del Fondo clero dal codice "CLL" al codice "CLR"

La circolare disciplina gli effetti contabili del cambiamento di regime del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo passa dal sistema tecnico-finanziario a copertura di capitali al sistema tecnico-finanziario a ripartizione e, per effetto di tale modifica, la contabilità separata assume il codice alfabetico "CLR" al posto di "CLL".

Ambito della modifica e decorrenza

La decorrenza indicata è il 1° gennaio 2000. Da tale data cessano di funzionare tutti i conti contraddistinti dal codice "CLL" e le operazioni riferite al Fondo devono essere rilevate nei nuovi conti con codice "CLR". La circolare riguarda le attività e passività, nonché i proventi e gli oneri del Fondo di competenza delle Sedi.

Tabella di raccordo tra conti soppressi e nuovi conti

La circolare rinvia a una tabella di raccordo tra i conti soppressi e quelli di nuova istituzione. I principali abbinamenti riportati sono i seguenti:

  • "CLL 00/10" -> "CLR 00/10"
  • "CLL 00/12" -> "CLR 00/12"
  • "CLL 00/30" -> "CLR 00/30"
  • "CLL 10/30" -> "CLR 10/30"
  • "CLL 10/31" -> "CLR 10/31"
  • "CLL 10/40" -> "CLR 10/40"
  • "CLL 21/00" -> "CLR 21/00"
  • "CLL 22/20" -> "CLR 22/20"
  • "CLL 24/00" -> "CLR 24/00"
  • "CLL 24/30" -> "CLR 24/30"
  • "CLL 24/50" -> "CLR 24/50"
  • "CLL 30/00" -> "CLR 30/00"
  • "CLL 34/00" -> "CLR 34/00"
  • "CLL 34/20" -> "CLR 34/20"
  • "CLL 52/34" -> "CLR 52/34"
  • "CLL 55/50" -> "CLR 55/50"
  • "CLL 55/51" -> "CLR 55/51"

Adempimenti delle Sedi e termine di storno

Le Sedi devono procedere, ove necessario, allo storno dei saldi dei conti vigenti verso i conti di nuova istituzione entro il termine del periodo suppletivo dell’esercizio 2000, fissato al 31 gennaio 2001. Si tratta quindi di un’operazione di riallineamento contabile da completare entro tale scadenza.

Conti di contropartita esclusi dallo storno

La circolare precisa che le operazioni di storno non devono riguardare i conti di contropartita per il riporto a nuovo dei saldi, ossia:

  • "CLL (CLR) 55/50" - contropartita per il riporto a nuovo dei saldi "DARE";
  • "CLL (CLR) 55/51" - contropartita per il riporto a nuovo dei saldi "AVERE".

Chiusura dei conti "CLL" e ripresa nel nuovo esercizio

Dopo le scritture di storno, i conti identificati dal codice "CLL" devono risultare chiusi a pareggio. La circolare evidenzia in modo particolare che i conti "CLL 00/10", "CLL 00/30" e "CLL 10/31" non potranno essere ripresi in carico nell’esercizio 2001, perché la loro validità cessa il 31 dicembre 2000. Al contrario, i corrispondenti conti "CLR 00/10", "CLR 00/30" e "CLR 10/31" dovranno essere riaperti nel nuovo esercizio.

Nuovi conti di istituzione allegati

L’allegato elenca i conti di nuova istituzione movimentabili dalle Sedi, con la relativa denominazione completa e abbreviata. Tra questi figurano, oltre ai conti già indicati nella tabella di raccordo, i conti per crediti contributivi, crediti contributivi inesigibili, prestazioni da recuperare, debiti per rate di pensione, contributi, contributi volontari, entrate varie per interessi di mora e recuperi di prestazioni, rate di pensione, uscite varie per rimborso di contributi e interessi passivi su prestazioni arretrate, contributi e somme aggiuntive da accreditare, nonché le contropartite per il riporto a nuovo dei saldi dare e avere.

Punti principali

Cambio di sistema di finanziamento del Fondo

L'art. 42 della legge richiamata dispone che, dal 1° gennaio 2000, il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sia ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione, superando il precedente sistema a copertura di capitali in vigore fino al 31 dicembre 1999.

Nuovo codice della contabilità separata

Dal medesimo esercizio 2000 la contabilità separata del Fondo è identificata con il codice alfabetico "CLR", che sostituisce integralmente l’attuale codice "CLL".

Soppressione dei conti "CLL" e raccordo con i nuovi conti "CLR"

Con decorrenza 2000 cessano di funzionare tutti i conti contraddistinti dal codice "CLL". Le attività e passività, nonché i proventi e oneri del Fondo di competenza delle Sedi, devono essere rilevati nei nuovi conti "CLR" secondo la tabella di raccordo indicata, che associa i conti soppressi ai corrispondenti conti di nuova istituzione.

Termine per lo storno dei saldi

Le Sedi devono provvedere, ove necessario, a stornare i saldi degli attuali conti nei corrispondenti conti di nuova istituzione entro il termine del periodo suppletivo dell’esercizio 2000, fissato al 31 gennaio 2001.

Esclusione dei conti di contropartita dal riporto a nuovo

Le operazioni di storno non devono riguardare i conti di contropartita per il riporto a nuovo dei saldi, cioè i conti "CLL (CLR) 55/50" e "CLL (CLR) 55/51".

Chiusura dei conti soppressi e ripresa nel 2001

Dopo le scritture di storno, i conti "CLL" devono risultare chiusi a pareggio. In particolare, i conti "CLL 00/10", "CLL 00/30" e "CLL 10/31" non potranno essere ripresi in carico nell’esercizio 2001, poiché la loro validità cessa al 31 dicembre 2000. Nel nuovo esercizio dovranno invece essere ripresi i corrispondenti conti "CLR 00/10", "CLR 00/30" e "CLR 10/31".

Conti di nuova istituzione allegati

In allegato sono riportati i conti di nuova istituzione movimentabili dalle Sedi, con le relative denominazioni: crediti contributivi, crediti contributivi inesigibili, prestazioni da recuperare, debiti per rate di pensione, debiti per somme non riscosse, contributi, contributi volontari, entrate varie, rate di pensione, uscite varie, contributi e somme aggiuntive da accreditare, nonché le due contropartite per il riporto a nuovo dei saldi dare e avere.

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