Cassazione Penale, Sentenza n. 17099/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zampieri, detenuto in custodia cautelare per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/90 (detenzione di ingente quantitativo di stupefacenti), impugnava l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la sua richiesta di autorizzazione permanente a colloqui telefonici e visivi con familiari (padre, madre, fratello e compagna). Il ricorrente censurava violazioni delle norme penitenziarie (artt. 18 e 28 legge 354/1975 e art. 39 d.P.R. 230/2000), dei diritti costituzionali (artt. 29 e 13 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8 CEDU), oltre a motivazione apparente e illogica del provvedimento impugnato; sosteneva inoltre che non sussistevano elementi investigativi a carico dei familiari e richiedeva, in subordine, l'applicazione della previsione di cui all'art. 39, comma 7, d.P.R. 230/2000 (ascolto/registrazione delle conversazioni).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore ha documentato che, prima della decisione, era stata concessa l'autorizzazione ai colloqui (16/03/2026) e successivamente la misura cautelare in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari (provvedimento dell'11/04/2016 indicato nel fascicolo). Perciò l'oggetto del ricorso, relativo alle modalità di esecuzione della custodia in carcere, è divenuto privo di attualità. La Corte ha osservato che la formale rinuncia avrebbe richiesto procura speciale non prodotta, ma ha comunque pronunciato l'inammissibilità per mancanza di interesse. Non è stata disposta condanna alle spese o sanzione pecuniaria, stante il sopravvenuto venir meno dell'interesse per causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma contestata a livello fattuale quale titolo del procedimento penale; indica il reato per cui Zampieri era sottoposto a custodia cautelare (illecita detenzione di stupefacenti). La Corte non si è pronunciata sul merito della contestazione penale, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
legge 354/1975, artt. 18 e 28
Previsioni del trattamento penitenziario relative ai colloqui e alle relazioni familiari. Il ricorrente invocava tali norme per sostenere il diritto ai legami familiari; la Corte ha riconosciuto il rilievo di tali principi ma non ha esaminato nel merito la loro applicazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
d.P.R. 230/2000, art. 39
Regola le comunicazioni e i colloqui dei detenuti anche con possibilità di limitazioni e di ascolto/registrazione. Il ricorrente aveva richiamato in particolare la possibilità, prevista dal comma 7, di disporre l'ascolto/registrazione delle conversazioni come misura alternativa alle limitazioni; la Corte ha menzionato tale possibilità ma non ha deciso sul merito.
Costituzione, artt. 29 e 13
Tutela dei rapporti familiari (art. 29) e libertà personale (art. 13). Invocate dal ricorrente come fondamento costituzionale del diritto ai legami familiari; la Corte ha preso atto dell'importanza costituzionale ma non ha pronunciato una valutazione definitiva per carenza di interesse.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
Tutela della vita privata e familiare. Richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità delle limitazioni a colloqui familiari; la pronuncia non si è addentrata nella valutazione di compatibilità con la CEDU per sopravvenuta carenza di interesse.
codice di procedura penale, art. 127
Norma procedurale relativa all'udienza camerale e alle conclusioni per l'udienza non partecipata; la Corte ha trattato il procedimento sulla base delle conclusioni scritte ex art. 127 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Se, durante il corso del giudizio di cassazione, sopraggiungono provvedimenti che soddisfano la domanda istruita (es. autorizzazione ai colloqui o sostituzione della misura detentiva), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; il merito non viene esaminato.
- La formale rinuncia al ricorso richiede in genere apposita procura speciale; tuttavia, anche in assenza di tale procura, un mutamento oggettivo delle circostanze che renda priva di attualità la decisione può portare all'inammissibilità.
- Quando la perdita di interesse dipende da eventi non imputabili al ricorrente (ad es. concessione delle misure richieste da parte dell'autorità giudiziaria), la Corte tende a non imporre le spese processuali né sanzioni pecuniarie.
- Le censure relative al diritto ai legami familiari e alle garanzie costituzionali sono rilevanti ma richiedono decisioni sul merito; se la questione diventa puramente teorica per sopravvenute modifiche dello status detentivo, la tutela sostanziale non sarà valutata in cassazione.
- In ipotesi di limitazioni ai colloqui, va sempre considerata la possibilità prevista dalle norme penitenziarie (ad es. ascolto/registrazione delle conversazioni) come misura meno afflittiva rispetto al divieto assoluto.
- Dal punto di vista difensivo, se l'obiettivo della impugnazione viene conseguito durante il processo, è opportuno documentare formalmente la rinuncia e chiedere esplicitamente l'esclusione delle spese per evitare incertezze procedurali.
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