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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5608/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi erano proposti dai difensori dei due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/05/2021 relativa a reati di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 e 80 DPR 309/90). Cela denunciava: eccessività della pena (pena base fissata in 9 anni), mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/90 nonostante una parziale collaborazione, richiesta di assoluzione per il capo B) in relazione alle sue dichiarazioni auto-accusatorie, mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e presunta eccessività dell'aumento ex art. 81 c.p.. Maci deduceva, tra l'altro, la violazione del diritto di difesa per mancata notifica del decreto di citazione all'avv. Totta relativo al rinvio dell'udienza (omessa comunicazione del rinvio al 25/05/2021), oltre al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e/o esclusione della recidiva.

La decisione

Il Tribunale di legittimità ha rigettato il ricorso di Eduart Cela: ha ritenuto congrua e non illogica la pena di base fissata dalla Corte d'appello, motivata la valutazione negativa circa l'utilità della collaborazione ai fini dell'art. 73, comma 7, DPR 309/90 (collaborazione parziale e generica), non sussistente contraddizione tra il ritenere credibili alcune dichiarazioni e confermare la responsabilità per il capo B), e insindacabili in cassazione le valutazioni sulle attenuanti generiche e sull'aumento ex art. 81 c.p. (valori di merito). Per Lorand Maci il ricorso è invece stato accolto limitatamente al primo motivo: la Corte di cassazione ha ritenuto che la mancata comunicazione del rinvio dell'udienza al difensore abbia determinato una nullità da regime intermedio per violazione del contraddittorio (disciplina emergenziale Covid e possibilità di chiedere trattazione orale), con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Maci e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Inoltre, Cela è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato: richiamata in relazione alla responsabilità concorrente degli imputati; la Corte non ha messo in discussione l'applicazione del concorso di persone.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 7)

    Previsione dell'attenuante per il ravvedimento operoso/ collaborazione nei reati di stupefacenti; la Corte ha interpretato che l'attenuante richiede dichiarazioni effettivamente utili e proficue per l'individuazione di altri responsabili o per evitare conseguenze delittuose ulteriori, e che la collaborazione parziale/generica del Cela non soddisfaceva tale requisito.

  • art. 80 d.P.R. 309/90

    Norma richiamata per la classificazione dei reati di stupefacenti; richiamata come riferimento alle imputazioni contestate.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il contenuto dei motivi di cassazione; i ricorsi sono stati formulati conformemente a questa disposizione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Previsione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la gravità del fatto (ingente quantitativo di droga e alta purezza) e le modalità ostassero al riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina dell'aumento della pena per il reato continuato o per effetto di circostanze: la Corte ha considerato l'aumento operato per il capo B) non eccessivo e insuscettibile di censura in sede di legittimità.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per particolare tenuità del fatto o simili (richiesta da Maci): i giudici di merito non l'hanno riconosciuta e la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura su questo punto (salvo la questione della nullità da mancata notifica).

  • art. 23-bis, comma 4, d.lgs. n. 137/2020

    Norma collegata alle disposizioni emergenziali per la celebrazione delle udienze; la Corte ha ritenuto che, in caso di rinvio dovuto all'omessa citazione, il rinvio successivo debba essere comunicato alle parti perché possano chiedere la trattazione orale; la mancata comunicazione ha prodotto una nullità di regime intermedio per violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La valutazione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/90 richiede che la collaborazione sia effettivamente utile e proficua: una collaborazione generica o parziale può non essere sufficiente.
  • La discrezionalità dei giudici di merito sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e sulla quantificazione della pena è difficilmente sindacabile in cassazione se la motivazione è logica, congrua e non manifesta illogicità.
  • È coerente, e legittimo, che coimputati ricevano pene diverse quando il ruolo nel reato è diverso (posizione più 'defilata' o più attiva) e quando risultano differenti gravità oggettive (quantitativo/purezza della droga).
  • Le dichiarazioni auto-accusatorie o parzialmente collaborative possono essere ritenute credibili e tuttavia non bastare per riconoscere attenuanti speciali: credibilità non equivale automaticamente a efficacia ai fini dell'attenuante.
  • In regime di norme emergenziali (es. disposizioni Covid) la mancata comunicazione del rinvio di udienza che impedisca al difensore di chiedere la trattazione orale può integrare una nullità rilevante per violazione del contraddittorio e comportare annullamento e rinvio.
  • Le censure sull'entità di aumenti o riduzioni minime della pena (es. alcuni mesi) sono spesso inefficaci in cassazione se non evidenziano profili di illogicità o violazione di legge.

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