Sentenza n. 3285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria della procedura concorsuale per tre posti nella classe di concorso B018
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva partecipato alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta per tre posti nella classe di concorso B018. Nella domanda aveva indicato il voto del diploma di maturità come 60/100 anziché 60/60, aveva riportato come data di conseguimento l’anno di rilascio del documento anziché l’anno scolastico di conseguimento del titolo e aveva indicato la sede distaccata frequentata anziché l’istituto di riferimento. L’amministrazione aveva attribuito al titolo 0 punti invece dei 12,5 spettanti, con conseguente mancato collocamento della candidata al terzo posto utile. Il TAR aveva ritenuto applicabile il principio di autoresponsabilità e non attivabile il soccorso istruttorio. In appello sono stati dedotti la violazione del principio della domanda e la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, sostenendo che gli errori erano meramente formali, facilmente riconoscibili e non incidevano sulla prova del possesso del titolo di studio, requisito di ammissione alla procedura. In particolare, il riferimento a 60/100 per un diploma conseguito nel 1986 avrebbe dovuto evidenziare l’errore, poiché all’epoca il voto era espresso in sessantesimi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso originario. Ha distinto il soccorso istruttorio, diretto a regolarizzare o integrare documentazione carente o irregolare, dall’errore riconoscibile commesso dal privato nella domanda, che può e deve essere emendato dall’amministrazione quando l’incongruenza sia superabile con ordinaria diligenza. Il soccorso istruttorio ha portata generale e si applica anche ai concorsi pubblici, nel rispetto della par condicio. Il suo limite è costituito dalla mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile, poiché consentirebbe al candidato di introdurre dopo la scadenza un elemento nuovo e di conseguire un vantaggio indebito. Diversamente, quando il candidato abbia indicato il titolo e dalla documentazione emergano margini di incertezza facilmente superabili, l’amministrazione deve attivarsi. Nel caso concreto, l’indicazione di 60/100 per un diploma conseguito nel 1986 era riconoscibilmente incongrua, così come l’indicazione della sede distaccata in luogo dell’istituto di riferimento. La commissione avrebbe dovuto rilevare l’errore già dalla domanda oppure, comunque, a seguito del reclamo, chiedere chiarimenti o correggere l’errore in autotutela prima della pubblicazione della graduatoria. L’inerzia amministrativa ha quindi illegittimamente impedito la corretta valutazione del titolo. Le spese del primo grado sono state compensate; il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio d’appello, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e al rimborso del contributo unificato, ove corrisposto.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La disposizione fonda il soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo, imponendo di regolarizzare o integrare la documentazione carente e, nei casi di errore riconoscibile, di acquisire i chiarimenti necessari quando ciò non comporti l’introduzione di un requisito o titolo nuovo.
art. 97 Cost.
Il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, anche nell’interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori, rafforzano l’esigenza di non alterare l’esito del concorso per meri errori formali facilmente emendabili.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio ha portata generale e deve essere attivato quando il candidato abbia indicato il titolo o requisito rilevante, ma la documentazione presenti un’incongruenza o un margine di incertezza facilmente superabile mediante chiarimenti o regolarizzazione.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire l’allegazione tardiva di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile non indicato nella domanda, perché ciò violerebbe la par condicio tra i concorrenti.
- Il principio di autoresponsabilità del candidato non impedisce la correzione di errori meramente formali e riconoscibili secondo l’ordinaria diligenza, quando l’identità e l’effettivo possesso del titolo risultino già dalla documentazione presentata.
- In un concorso pubblico la commissione deve verificare e, se necessario, chiarire le incongruenze riconoscibili nella domanda anche dopo una segnalazione dell’interessato, purché il procedimento sia ancora in corso e la correzione non attribuisca un nuovo titolo o requisito.
- L’indicazione di un voto espresso secondo una scala incompatibile con l’anno di conseguimento del diploma costituisce un errore riconoscibile quando il dato temporale e la disciplina applicabile consentano all’amministrazione di rilevarlo con ordinaria diligenza.
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