Sentenza n. 53/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. R.G. 430 del 2025: - dell'informativa antimafia del 3.06.2025 prot. -OMISSIS- con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato che “sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011” nei confronti di -OMISSIS- S.r.l.; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; … e per la condanna … dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti, da quantificarsi in corso di giudizio e, in difetto, da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia; quanto al ricorso n. R.G. 439 del 2025: - dell’informativa antimafia del 28.05.2025 prot. -OMISSIS-/Informazioni con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato che “sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011” nei confronti di -OMISSIS- S.r.l.; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; … e per la condanna … dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla parte ricorrente, da quantificarsi in corso di giudizio e, in difetto, da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia; quanto al ricorso n. R.G. 440 del 2025: - dell’informativa antimafia del 26.05.2025 prot. -OMISSIS- con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha rilevato che “sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011” nei confronti di -OMISSIS- S.r.l.; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; … e per la condanna … dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, da quantificarsi in corso di giudizio e, in difetto, da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre informative interdittive antimafia prefettizie adottate nei confronti di tre società, rispettivamente in data 26 maggio, 28 maggio e 3 giugno 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I tre ricorsi, riuniti per connessione ai sensi dell'art. 70 c.p.a., contestavano le informative interdittive antimafia deducendo, con motivi sostanzialmente coincidenti, violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 88, 89-bis, 91 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e falso supposto in fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà, perplessità, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990 e degli artt. 24, 41, 97, 111 e 113 Cost. I ricorrenti sostenevano che le informative si fondassero su elementi irrilevanti, risalenti o erroneamente rappresentati: rapporti di parentela e affinità con soggetti ritenuti contigui alla 'ndrangheta, frequentazioni occasionali, segnalazioni amministrative o penali prive di seguito o seguite da assoluzioni, vicende societarie e cointeressenze economiche, rapporti commerciali e condivisione di sedi. Contestavano inoltre l'assenza di condanne per reati-spia, la mancata dimostrazione di una regia familiare o clanica dell'impresa e del requisito del 'più probabile che non', nonché l'omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. L'Amministrazione aveva eccepito anche l'inammissibilità dei ricorsi nella parte proposta personalmente dagli amministratori o soci, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tale questione, essendo i ricorsi infondati nel merito.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha rigettati. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, qualificata come discrezionale, prognostica e preventiva, diretta non ad accertare un'infiltrazione mafiosa già consumata né una responsabilità penale, ma il pericolo di tentativi di infiltrazione idonei a condizionare l'impresa. Lo standard probatorio è quello del 'più probabile che non', fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e su una valutazione complessiva, non atomistica, degli elementi. Nel caso concreto il quadro indiziario è stato ritenuto molteplice, attuale e convergente: rapporti familiari e di affinità con soggetti gravitanti in ambienti 'ndranghetisti, frequentazioni significative, precedenti e segnalazioni riferiti a soggetti del medesimo centro di interessi, interdittive riguardanti società collegate, numerose compartecipazioni e cointeressenze societarie, nonché i precedenti, i rapporti e le dichiarazioni di un familiare convivente ritenuto elemento comune alle vicende. Il giudice ha precisato che i rapporti di parentela non determinano automaticamente la contiguità mafiosa, ma possono assumere rilievo prognostico quando, valutati insieme agli altri elementi, facciano ritenere una conduzione familiare o una regia collettiva dell'impresa, particolarmente nei contesti 'ndranghetistici caratterizzati da struttura clanica e familiare. Non è necessario che gli elementi siano penalmente rilevanti, che vi sia un procedimento penale o una condanna; neppure assoluzioni o l'assenza di precedenti a carico degli imprenditori escludono il valore preventivo degli indizi. Le frequentazioni risalenti o asseritamente occasionali non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare il quadro complessivo. Quanto all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011, il TAR ha affermato che il diniego delle misure di prevenzione collaborativa non necessita necessariamente di una motivazione autonoma ed espressa, potendo risultare implicitamente dalle ragioni dell'interdittiva quando esse evidenzino un condizionamento stabile e strutturale, non emendabile mediante prescrizioni prefettizie. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese: € 5.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno e della Prefettura, e € 3.000,00, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
I ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm.
La riunione è stata disposta per ragioni di connessione, in presenza di atti strettamente collegati, questioni giuridiche sostanzialmente coincidenti e significativi collegamenti fattuali e territoriali.
art. 55, comma 10, c.p.a.
il Tribunale ha fissato la discussione alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Le esigenze cautelari sono state ritenute tutelabili mediante sollecita definizione del giudizio nel merito.
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate
La disposizione fonda l'informazione antimafia su una fattispecie di pericolo, che può essere anche potenziale e non richiede l'accertamento di un'infiltrazione già realizzata.
artt. 84, comma 4, e 91 d.lgs. 159/2011
sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011
Le informative interdittive sono legittime quando il quadro indiziario consente, secondo una valutazione prognostica, di ritenere più probabile che non il pericolo di condizionamento mafioso dell'impresa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
misure di prevenzione collaborativa
Il diniego delle misure alternative all'interdittiva può risultare implicitamente dalle ragioni del provvedimento quando queste descrivano un condizionamento stabile e strutturale, non emendabile mediante prescrizioni.
artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990
Le censure relative a motivazione e partecipazione procedimentale sono state ritenute infondate alla luce dell'ampiezza e del dettaglio dell'istruttoria e della motivazione prefettizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva è una misura cautelare e preventiva fondata su una valutazione prognostica del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare l'impresa; non richiede la prova di un'infiltrazione già consumata, di una responsabilità penale o di una condanna per reati-spia.
- La prognosi di permeabilità mafiosa deve essere formulata secondo la regola del 'più probabile che non', sulla base di un ragionamento induttivo e probabilistico sostenuto da indizi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente e non in modo atomistico.
- I rapporti di parentela e affinità con soggetti affiliati, contigui o gravitanti in ambienti mafiosi non determinano automaticamente l'intraneità dell'imprenditore, ma possono assumere rilievo quando, per intensità e caratteristiche concrete e in connessione con gli altri elementi, rendano plausibile una conduzione familiare o una regia collettiva dell'impresa; tale valenza è particolarmente significativa nelle organizzazioni 'ndranghetistiche a struttura clanica e familiare.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva possono essere anche non penalmente rilevanti e possono conservare valore prognostico anche se oggetto di assoluzione, proscioglimento o mancato seguito giudiziario; ciò che rileva è la loro valutazione complessiva quale indice di possibile permeabilità mafiosa.
- Il diniego delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 non richiede necessariamente una motivazione autonoma ed espressa quando le ragioni dell'interdittiva evidenzino un condizionamento mafioso stabile e strutturale, non superabile mediante prescrizioni prefettizie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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