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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06559/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto eseguito il 23/10/2025 per il reato di cui all'art. 497-bis (possesso di documento falso valido per l'espatrio). Il ricorrente, tramite difensore, contestava l'applicazione dell'art. 383 c.p.p. perché l'arresto sarebbe stato eseguito in assenza di flagranza e non giustificato: sosteneva che i due passaporti in suo possesso erano autentici (differenze dovute a errori burocratici), richiamando una successiva comunicazione del Consolato del Pakistan; inoltre ricordava che la Questura era già stata informata dell'esistenza del documento dal 3/6/2025 e che il verbale di perquisizione al momento dell'arresto risultava negativo, facendo presumere che il passaporto non fosse più in suo possesso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il giudice della convalida deve valutare la situazione con criteri ex ante, ossia sulla base delle informazioni conosciute o conoscibili al momento dell'arresto, escludendo elementi sopravvenuti (come la comunicazione successiva del Consolato). Dalla documentazione risultava che il ricorrente era trovato in possesso del passaporto contestato al momento dell'arresto e che il documento recava dati anagrafici difformi rispetto ad altro passaporto e alle registrazioni pakistane; tali elementi integrano il reato di cui all'art. 497-bis e legittimano l'arresto obbligatorio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Il reato è integrato dall'essere trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio; la Corte ha ritenuto che il possesso, al momento dell'arresto, di un passaporto con dati anagrafici difformi rispetto ad altro documento e alle registrazioni consolari soddisfa gli elementi della fattispecie.

  • art. 383 c.p.p.

    Il ricorso contestava l'applicazione di questa norma in relazione alla flagranza. La Corte ha richiamato il principio che, in sede di convalida, il giudice deve valutare ex ante la configurabilità del reato e l'attribuibilità alla persona arrestata, prendendo in considerazione solo le informazioni disponibili al momento dell'arresto; elementi sopravvenuti non incidono sulla convalida.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021

    Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, Rv. 280896 – 01

    Principio consolidato secondo cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice deve effettuare una valutazione ex ante basata solo su quanto noto o conoscibile al momento dell'arresto, escludendo valutazioni fondate su elementi successivi.

Massime di principio

  • In sede di convalida dell'arresto il giudice valuta la situazione esclusivamente con riferimento a quanto noto o conoscibile al momento dell'arresto (criterio ex ante); elementi sopravvenuti di prova non influenzano la convalida.
  • Il semplice possesso al momento dell'arresto di un documento valido per l'espatrio che presenti dati anagrafici difformi rispetto ad altro documento o alle registrazioni ufficiali può integrare il reato di cui all'art. 497-bis e legittimare l'arresto, anche se in precedenza la stessa autorità aveva espresso dubbi o aveva avviato accertamenti.
  • Una perquisizione risultata 'negativa' non esclude che l'interessato fosse comunque stato trovato in possesso del documento al momento dell'arresto; il contenuto del verbale di arresto è decisivo per valutare la situazione materiale al momento dell'intervento.
  • Comunicazioni successive di autenticità rilasciate da autorita' consolari possono essere rilevanti nelle fasi successive del procedimento (esame di merito), ma non necessariamente per il giudizio di convalida dell'arresto.
  • Difensore: per impedire la convalida, è utile produrre immediatamente, se disponibile, ogni elemento documentale che fosse conoscibile al momento dell'arresto per dimostrare l'assenza dei presupposti per la privazione della libertà.

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