Cassazione Penale, Sentenza n. 3699/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha rigettato l'appello avverso la decisione di aggravamento della sorveglianza speciale (misura originariamente del 2006) per un ulteriore anno. Il ricorrente ha dedotto principalmente: (i) violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 159/2011 e illegittima riqualificazione di una nuova proposta di misura di prevenzione in una richiesta di aggravamento della misura preesistente; contestazione della competenza territoriale (sostegno che il ricorrente risiedeva a Gallarate); (ii) carenza di adeguata verifica dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale, criticando il ricorso a informazioni della Questura di Andria e rilevando che l'ammissione a misure alternative (detenzione domiciliare con lavoro esterno) avrebbe dovuto essere considerata indice di attenuazione della pericolosità. Inoltre è stato denunciato che non era stata prodotta una relazione di verifica prevista dalla normativa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla riqualificazione della domanda: il giudice può modificare la qualificazione giuridica della richiesta (nuova misura vs aggravamento) purché si dia interlocuzione alle parti, principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha confermato che la competenza a decidere sull'aggravamento spetta all'organo che ha emesso la misura originaria. Sotto il profilo della persistenza della pericolosità sociale, la Corte ha ritenuto provato l'incremento della pericolosità sulla base di nuove condanne e procedimenti (detenzione di arma da guerra, indagini per spaccio, arresto per detenzione e ricettazione di arma comune da sparo) e ha valorizzato la revoca della misura alternativa disposta dal Tribunale di sorveglianza, escludendo che l'accesso a misure alternative dimostri automaticamente una riduzione della pericolosità. Quanto alla verifica prevista dall'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. 159/2011, la Corte ha osservato che non risultavano sussistere i presupposti che impongono tale verifica. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. c); art. 11, comma 2; art. 14, comma 2-ter
L'art. 4 lett. c) inquadra la categoria di pericolosità sociale utilizzata; l'art. 11(2) autorizza la considerazione di fatti nuovi per modificare misure di prevenzione; l'art. 14(2-ter) impone una specifica verifica della perdurante pericolosità solo se la sorveglianza speciale è rimasta sospesa per effetto di una detenzione protrattasi per almeno due anni. La Corte ha ritenuto che i presupposti per l'applicazione obbligatoria della verifica ex art. 14(2-ter) non fossero dimostrati e che, comunque, sussistessero elementi attuali e concreti di incremento della pericolosità.
L. n. 1423 del 1956
Richiamata dalla giurisprudenza citata per spiegare che la domanda di aggravamento ai sensi dell'art. 7 può, in presenza dei presupposti, essere considerata come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4, e viceversa: il giudice può operare diversa qualificazione giuridica della domanda senza violare il contraddittorio quando le parti sono state messe in grado di discutere le questioni connesse.
Codice di procedura penale
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente a rifondere le spese del processo di cassazione.
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione può riclassificare la natura della richiesta (nuova misura vs aggravamento) purché le parti siano messe in grado di discutere le questioni connesse: la diversa qualificazione non determina automaticamente violazione del contraddittorio.
- La competenza a decidere sull'aggravamento di una misura di prevenzione spetta funzionalmente all'organo che ha emesso la misura originaria; la competenza territoriale non è spostata dalla presentazione di fatti nuovi salvo specifica ragione.
- La persistenza o l'incremento della pericolosità sociale va valutata con riferimento a elementi di fatto concreti e sopravvenuti (nuove condanne, procedimenti, arresti); l'accesso a misure alternative non prova di per sé una riduzione della pericolosità, specialmente se tali misure sono state revocate o il soggetto ha commesso nuovi reati.
- L'obbligo di effettuare la verifica prevista dall'art. 14(2-ter) D.Lgs. 159/2011 scatta solo se sussistono i presupposti normativi (sospensione della sorveglianza per detenzione di durata pari o superiore a due anni): chi contesta l'omissione deve allegare e provare i presupposti.
- Le informazioni fornite dalle forze di polizia locali (es. Questure) possono costituire base probatoria per il giudizio sulla pericolosità, purché il giudice valuti nel suo complesso gli elementi di fatto e la loro coerenza; chi contesta tali elementi deve fornire documentazione alternativa convincente.
- In contenziosi di prevenzione è essenziale produrre documentazione probatoria e contestare puntualmente le circostanze fattuali indicate dal giudice: censure meramente assertive o non supportate documentalmente hanno scarse probabilità di successo.
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