Ordinanza n. 807/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale n. 360/2025 dell’01.12.2025, notificata in data 11.12.2025 (cfr. doc. 1), avente ad oggetto: “Ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. – demolizione delle opere site in giugliano in Campania alla Via Madonna del Pantano snc – fg. 63 p.lla 2440 sub. 40”. b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ingiunzione di demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, relativa a opere edilizie abusive realizzate a Giugliano in Campania
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione comunale di demolizione e gli atti connessi, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso; risulta tuttavia contestato l'ordine di demolizione relativo a una volumetria non autorizzata di circa 113 metri cubi e 45 metri quadrati, a una tettoia di circa 25 metri quadrati e a una pavimentazione con massetto di parte dell'area esterna all'abitazione.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che le doglianze non presentassero apprezzabili possibilità di accoglimento. Sulla base della documentazione in atti ha ravvisato la realizzazione di una volumetria non autorizzata, di una tettoia e di una pavimentazione esterna, considerando rilevante la consistenza degli abusi. Per tale ragione ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'ordinanza di demolizione e ha respinto la domanda cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.
La disposizione costituisce la base normativa dell'ingiunzione comunale di demolizione; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris per sospenderne l'efficacia, in ragione della consistenza delle opere non autorizzate.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
È la norma processuale posta a fondamento della domanda e della decisione cautelare incidentale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un'ingiunzione di demolizione richiede la sussistenza del fumus boni iuris; tale requisito può essere escluso, allo stato della cognizione sommaria, quando la documentazione evidenzi la realizzazione di consistenti volumetrie e ulteriori opere edilizie non autorizzate.
- La consistenza materiale degli abusi edilizi, valutata sulla base della documentazione prodotta in giudizio, può giustificare il rigetto della domanda cautelare proposta contro l'ordine di demolizione quando le censure non presentino apprezzabili possibilità di accoglimento.
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