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Sentenza

Sentenza n. 14842/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) della Determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28.11.2022, portante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente agli allegati A e B ad essa acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. di ARES Sardegna - Azienda Regionale della Salute della Sardegna n. 243 del 15.11.2022, portante “Ripiano spesa dispositivi medici anni 2015-2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Certificazione fatturato”; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” n. 1331 del 15.11.2022 e relativi allegati, portante “superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Ripiano spesa dispositivi medici anni 2015-2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022.Certificazione”; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari n. 1020 del 15.11.2022 e relativi allegati, portante “Certificazione spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015,2016,2017, 2018, di cui alle Note RAS 25279 del 08.11.2022, 25460 del 10.11.2022 e 25559 del 11.11.2022”; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022, portante “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015- 2016 - 2017 e 2018 – Art. 9-ter, commi 8 e 9 del decreto legge 19 giugno 2015 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n° 125”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 11.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202310156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di certificazione e riparto del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di determinazione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e una determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, inclusi gli atti di certificazione del fatturato adottati dalle aziende sanitarie. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando di avere versato alle Regioni e alle Province autonome che ne avevano fatto richiesta la quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. La società ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è stata fondata sulla dichiarazione della ricorrente di avere integralmente adempiuto all'obbligo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta e di non avere più interesse alla decisione del ricorso, nonché sulla mancata opposizione delle amministrazioni resistenti. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti statali e regionali di certificazione e ripiano. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel procedimento decisorio relativo alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Prevede gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del ripiano del superamento del tetto di spesa.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disposizione consente di assolvere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali e prevede l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali importi in caso di integrale versamento.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Richiamato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, sulla base di una sopravvenienza normativa o fattuale, di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuto difetto di interesse risulta non contestato dalle amministrazioni resistenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame delle censure di merito.
  • Il versamento integrale dell'importo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta per gli obblighi di ripiano delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione nei limiti previsti dalla legge e può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione delle impugnazioni riguardanti gli atti di certificazione e riparto.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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