Sentenza n. 4364/2026 - Milano, Sezione 5
Per l’ottemperanza della sentenza n. 95/2025, pubblicata in data 11/07/2025 dal Tribunale del Lavoro di Varese Nrg 393/2023 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale del Lavoro di Varese, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 95/2025 del Tribunale del Lavoro di Varese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta e a corrispondere il relativo importo. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha pagato le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile e ha domandato la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla richiesta della ricorrente. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere perché gli atti non dimostravano che la pretesa, nella formulazione proposta in giudizio, fosse stata pienamente soddisfatta. Ai fini delle spese ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa, ritenendola positiva: il credito era adeguatamente documentato ed era stato soddisfatto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Ha quindi condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., in conformità con quanto richiesto da parte ricorrente.
Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse e l'improcedibilità della domanda di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo evidente, da quanto allegato e documentato in atti, che la pretesa di parte ricorrente, così come formulata nel ricorso, «risulti pienamente soddisfatta», ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede che dagli atti risulti evidente il pieno soddisfacimento della pretesa azionata; il solo pagamento delle somme non è sufficiente quando tale piena soddisfazione non risulti documentata.
Massime di principio
- Il pagamento della prestazione dovuta dall'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che risulti evidente dagli atti il pieno soddisfacimento della pretesa così come formulata in giudizio; in mancanza di tale evidenza, non può essere dichiarata.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, la regolazione delle spese può fondarsi sull'accertamento virtuale della fondatezza originaria della domanda; se la pretesa era documentata e l'adempimento è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono seguire la soccombenza virtuale dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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