Cassazione Penale, Sentenza n. 10033/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter ord. pen., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la revoca sarebbe stata decisa sulla base di meri sospetti di ripresa dell'attività di spaccio nonostante quattro perquisizioni domiciliari risultate negative; 2) violazione di legge perché il Tribunale non avrebbe effettuato una valutazione concreta della proporzionalità della revoca e non avrebbe considerato soluzioni alternative proposte (es. collocazione presso altra abitazione nella disponibilità del ricorrente).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse manifestamente illogica: risultano elementi indiziari concreti (un acquirente visto bussare alla porta dell'abitazione del condannato; altri fermati all'uscita dello stabile con 0,25 g di cocaina e bustine confezionate allo stesso modo; un quarto seguito fino al terzo piano dove risiede il condannato). Le perquisizioni negative non escludono la condotta illecita, considerato che in una perquisizione è stato udito il rumore di acqua corrente compatibile con lo smaltimento della droga e che la presenza di una telecamera esterna consente al ricorrente di controllare i movimenti di polizia. Il Tribunale ha inoltre compiuto il giudizio complessivo richiesto dalla giurisprudenza sulla compatibilità della violazione con la prosecuzione della misura alternativa, ritenendo la detenzione domiciliare insufficiente a contenere la pericolosità del condannato. Conseguenze: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; omissione dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03. Provvedimento deciso il 13/02/2026, estensore Carmine Russo, Presidente Giuseppe Santa.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Norma che disciplina la possibilità di applicazione di misure alternative alla detenzione (qui la detenzione domiciliare) e la loro revoca in caso di perdurante incompatibilità o di comportamento del destinatario che renda insufficiente la misura a contenere la pericolosità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito della decisione.
art. 52 d.lgs. 196/03
Disposizione che impone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nelle pubblicazioni dei provvedimenti giudiziari per la tutela dei dati personali.
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo, Rv. 275239–01)
Giurisprudenza che riconosce il carattere discrezionale della valutazione in ordine alla compatibilità di una violazione con la prosecuzione della misura alternativa.
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino, Rv. 256479–01)
Giurisprudenza che stabilisce che il controllo sulla revoca della misura alternativa avviene mediante verifica della logicità e dell'adeguatezza della motivazione resa dal giudice.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) può fondarsi su elementi indiziari circostanziali anche in assenza di riscontri immediati nelle perquisizioni domiciliari: l'insieme probatorio (entrate/uscite sospette, confezionamento della sostanza, percorso degli acquirenti) può risultare sufficiente.
- Perquisizioni domiciliari negative non annullano automaticamente le valutazioni del giudice se sussistono altri indizi plausibili (es. rumore di scarico d'acqua, presenza di imballaggi simili, telecamere esterne) che giustificano il sospetto di occultamento o smaltimento della sostanza.
- L'adozione di misure di controllo (es. telecamere) che consentono di eludere l'azione della polizia è elemento valutabile negativamente ai fini della continuazione della misura alternativa.
- La decisione di revocare una misura alternativa è rimessa al giudizio discrezionale del giudice, che tuttavia deve motivare in modo logico e adeguato; il sindacato di legittimità si esercita sulla congruità e sulla logicità della motivazione.
- In contestazioni simili è importante per il ricorrente proporre prove concrete e soluzioni alternative credibili (es. trasferimento in altra abitazione, controllo più intenso) e dimostrare l'assenza di continuità della condotta illecita per contrastare la valutazione discrezionale del giudice.
- La valutazione della proporzionalità richiede un giudizio complessivo: la mera enunciazione di alternative non basta se il giudice ritiene, sulla base degli indizi, che la misura alternativa sia insufficiente a contenere la pericolosità.
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