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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32588/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erario)

La controversia

Due coniugi avevano impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l'anno 2004, emesso dall'Ufficio sul presupposto che essi avessero svolto, in forma di società di fatto, un'attività di impresa consistente nella costruzione e successiva vendita di immobili. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che dagli elementi raccolti emergessero dati obiettivi idonei a dimostrare l'esistenza di un'attività imprenditoriale, organizzata mediante una serie coordinata di atti economici finalizzati alla realizzazione e cessione delle unità immobiliari. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto violazione dell'art. 2247 c.c., sostenendo che la CTR non avesse indicato gli atti esteriori dai quali desumere il pactum societatis né la prova di un fondo comune; hanno inoltre affermato che la comunione legale tra coniugi non poteva essere confusa con una società di fatto e che, nella specie, mancavano sia l'elemento soggettivo dell'affectio societatis sia comportamenti esteriori uti soci, essendosi limitati a realizzare immobili su un terreno di loro proprietà da molti anni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito, ossia una rilettura del fatto incompatibile con il giudizio di legittimità. La CTR aveva infatti motivato in modo lineare e coerente l'accertamento della sussistenza sia dell'elemento soggettivo del rapporto sociale, desunto da comportamenti idonei a ingenerare nei terzi la convinzione che i coniugi agissero come soci, sia dell'elemento oggettivo, individuato nel conferimento di beni o servizi destinati alla formazione del fondo comune, ricavato dalla sistematicità delle operazioni di costruzione e rivendita degli immobili. Non sono state liquidate spese, perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2247 c.c.

    La Corte richiama la nozione di società come rapporto fondato su conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili; la verifica della sua sussistenza, in presenza di una società di fatto, dipende da un accertamento in fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    Il richiamo è utilizzato per affermare che non è più consentita in cassazione una censura motivazionale che miri a rivalutare il compendio probatorio oltre i limiti oggi ammessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato proposto in data successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • L'accertamento dell'esistenza di una società di fatto richiede la verifica, in concreto, dell'elemento soggettivo del pactum societatis e dell'elemento oggettivo del conferimento di beni o servizi destinati al fondo comune, verifiche che appartengono al giudice di merito.
  • La sistematicità e la concludenza degli atti economici possono costituire indice dell'esercizio di un'attività imprenditoriale e della finalizzazione delle operazioni immobiliari alla rivendita con scopo di lucro.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti temporali di legge, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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